Non è soggetto IRAP il professionista che lavora solo per una società di consulenza avvalendosi della struttura organizzativa di questa ultima

by admintrib

L’Ordinanza 27 giugno 2023, n. 18260 della quinta sezione della Corte di Cassazione nella (Pres. Cirillo, Rel. Napolitano) respinge un ricorso dell’Agenzia delle Entrate in materia di IRAP relativamente a un professionista che aveva fatturato, nell’anno di imposta specifico, soltanto ad una società di consulenza, utilizzando la struttura organizzativa della stessa per il proprio lavoro.

La CTR competente aveva ritenuto non dovuta l’IRAP in questa particolare situazione.

Nel ricorso, l’A.d.E. contesta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censurando la sentenza impugnata perchè, aderendo ad uno degli orientamenti di legittimità in materia di Irap, ha ritenuto che il solo fatto che l’elemento organizzativo di persone e capitali fosse formalmente imputabile alla società escludesse la necessità di indagare il rapporto tra il socio, odierno contribuente, e la compagine sociale, il ruolo e l’influenza del primo nella seconda, allo scopo di verificare la sostanziale imputabilità al contribuente persona fisica l’assetto organizzativo formalmente imputabile all’ente societario.

Quanto poi al motivo successivo rubricato “Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza di appello per non aver esaminato i fatti dedotti nelle controdeduzioni d’appello, che avrebbero dovuto condurre il giudice di secondo grado a ritenere sussistente il requisito dell’autonoma organizzazione in capo al contribuente.

In particolare, secondo l’Agenzia, l’utilizzazione delle strutture della società committente sarebbe in tutto equivalente all’utilizzazione del lavoro altrui; il fatto che il contribuente lavora esclusivamente in favore di una sola società farebbe sì da fargli acquisire l’autonoma organizzazione prevista quale presupposto oggettivo dell’Irap.

La Corte esaminando congiuntamente questi due motivi osserva: “Può dirsi ormai affermato l’orientamento di questa Corte nel senso che il professionista che presta la sua attività esclusivamente in favore di una società di consulenza della cui organizzazione e dei cui mezzi si avvale non è soggetto all’Irap (cfr., anche per i richiami, Cass., n. 17566/2016; Cass., n. 19397/2022). Peraltro, imputare direttamente al professionista l’organizzazione predisposta dalla società, di cui il primo si avvale nell’esercizio della sua attività a favore della seconda, ridurrebbe quest’ultima sistematicamente a mera interposta fittizia nell’erogazione dei servizi professionali, contrariamente al ruolo riconosciuto alle società quali soggetti di diritto, dotati di autonoma capacità decisionale ed operativa, ai quali è imputato l’esercizio di una impresa o, comunque, di un’attività economica organizzata in forma collettiva. Ne consegue che nelle fattispecie come quella che qui viene in rilievo non è il professionista, ma la società, come ente giuridico distinto dalla persona fisica che presta per essa la sua attività lavorativa, ad integrare il presupposto oggettivo dell’autonoma organizzazione, rilevante ai fini Irap. Nè ha rilevanza il fatto che, negli anni d’imposta di cui si controverte, il contribuente rivestisse la carica di presidente della società. Tale carica, infatti, non vale a rendere chi la ricopre dominus della società fino al punto da fare di quest’ultima un mero schermo nell’esercizio dell’attività professionale”.

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