Decisione fondata su più “rationes decidendi” autonome, nel senso che ognuna di esse è sufficiente, da sola, a sorreggerla. La sua impugnazione deve censurare tutte le “rationes” pena il rigetto della stessa

by admintrib

La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione nella Ordinanza 28 giugno 2023, n. 18403 (Pres. Bruschetta, Rel. Hmeljak) decide su un ricorso dell’Agenzia delle Entrate respingendolo. Interessante ci sembra il motivo della decisione, valido evidentemente nel giudizio per Cassazione ma da tener presente, indubbiamente, in casi analoghi in ogni grado di giudizio.

Enunciati i motivi del ricorso, infatti, la Corte brevemente aggiunge che “secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, … quando la sentenza di merito impugnata si fonda – come nel caso in esame – su più “rationes decidendi” autonome, nel senso che ognuna di esse è sufficiente, da sola, a sorreggerla, perchè possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile che il soccombente censuri tutte le “rationes”; l’omessa impugnazione di una di essere rende, dunque, inammissibile, per difetto di interesse, le censure relative alle altre, le quali, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbero produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (Cass. 27.07.2017, n. 18641; Cass. 14.02.2012, n. 2108; Cass. 3.11.2011, n. 22753)”.

Nel caso specifico si rileva come la CTR non si sia limitata ad accogliere i motivi di appello, riguardanti la competenza territoriale dell’Ufficio che ha emesso l’avviso impugnato, la decadenza dal potere accertativo per tardiva notificazione dell’atto impositivo, la carenza di potere del soggetto che ha sottoscritto l’avviso di accertamento e il mancato rispetto del termine dilatorio, ma ha esaminato la pretesa anche nel merito, ritenendola infondata.

Ma i Giudici di Legittimità rilevano come la ricorrente non abbia affatto contestato questa ulteriore ratio decidendi, per cui gli altri motivi sono inammissibili. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese seguono la soccombenza.

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