Non dovuto nel processo tributario il “doppio contributo” con le regole del rito civile. Inammissibile l’interpretazione estensiva delle stesse

by admintrib

L’Ordinanza 15 maggio 2023 n. 13207 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Luciotti, Rel. Putaturo) trattando del terzo motivo di ricorso basato sulla violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater al processo tributario accoglie la doglianza del contribuente escludendo (come molte altre pronunce di questo periodo della Suprema Corte) l’applicabilità della regola civilistica al processo tributario.

La doglianza lamenta che la CTR abbia condannato la contribuente al pagamento di un importo pari al contributo unificato già versato al momento della introduzione della causa estendendo, in tal modo, l’applicabilità del comma 1-quater dell’art. 13 cit. al contenzioso tributario.

La Corte ritiene fondato il motivo. Infatti:

– la L. 228 del 24 dicembre 2012, art. 1, comma 17, ha introdotto il comma “quater” al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, secondo il quale: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Secondo il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis: “Il contributo di cui al comma 1 è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione”;

– in base al tenore letterale della disposizione, emerge in modo chiaro che la questione riguarda esclusivamente il giudizio di appello e non trova applicazione per il giudizio di primo grado, riferendosi la normativa citata ai “giudizi di impugnazione”. Tale disposizione trova applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Cass., SS.UU., n. 3774 del 18 febbraio 2014);

– va premesso che il contributo unificato costituisce un prelievo coattivo, ovvero un tributo, volto al finanziamento delle spese giudiziarie e commisurato al valore del processo. Sono assoggettate all’obbligo del versamento del contributo unificato tributario ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 6 – quater, (C.U.T.), tutte le controversie aventi ad oggetto tributi e relativi accessori, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria (ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, c. 1) e il giudizio per cassazione, per il quale trovano applicazione le norme dettate dal codice di procedura civile (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, c. 2);

– l’ulteriore importo del contributo unificato (c.d. doppio contributo) che la parte impugnante è obbligata a versare allorquando ricorrano i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, ha natura di debito tributario, in quanto partecipa della natura del contributo unificato iniziale ed è volto a ristorare l’amministrazione della Giustizia dei costi sopportati per la trattazione della controversia; ne consegue che la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020);

– la Corte costituzionale nella sentenza n. 18 del 2018 ha dichiarato inammissibili per difetto di motivazione sulla rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sollevate, in riferimento alla Cost., art. 111, comma 2, avendo la CTR di Catanzaro rimettente censurato l’D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater muovendo dalla premessa interpretativa della sua applicabilità nel processo tributario d’appello senza chiarire – come sarebbe stato suo onere – le ragioni che dovrebbero giustificarla (ordinanza n. 362 del 2010) e renderla prevalente rispetto alla opzione ermeneutica alternativa fondata sull’insuscettibilità dell’applicazione estensiva o analogica al processo tributario del raddoppio del contributo unificato – misura eccezionale e lato sensu sanzionatoria – e sul tenore testuale della disposizione impugnata, che circoscrive la sua operatività, attraverso specifico rinvio, al processo civile. Al riguardo la Consulta ha precisato che: “L’D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, infatti, prevede che “quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. L’ulteriore somma a titolo di contributo unificato viene commisurata agli importi dovuti ai sensi del comma 1-bis del medesimo art. 13, disposizione che, a sua volta, rinvia al contenuto del precedente comma 1. Quest’ultimo fa riferimento esclusivamente a quanto dovuto a titolo di contributo unificato nel processo civile, mentre quello tributario è disciplinato dal successivo comma 6-quater, non richiamato dalla norma censurata. D’altra parte la precedente sentenza di questa Corte (sentenza n. 78 del 2016) ha precisato che i primi sei commi dell’art. 13, incluso l’impugnato comma 1-quater, riguardano il processo civile”;

– in particolare, il Giudice delle leggi, già con la sentenza del 7 aprile 2016, n. 78, ha rilevato che: “Quanto alla determinazione del contributo, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 stabilisce criteri diversi per il processo civile, amministrativo e tributario. Nel primo, per la qualificazione del contributo – come determinato dei primi sei commi del predetto art. 13 – vengono in rilievo sia la materia che il valore della controversia; nel secondo – disciplinato dal comma 6-bis del medesimo articolo – è stato adottato il criterio della differenziazione per materia; nel processo tributario – per i ricorsi davanti alle commissioni tributarie (perchè davanti alla corte di cassazione il già citato D.P.R. n. 115 del 2002, art. 261 prescrive l’applicazione: “della disciplina prevista dal presente testo unico per il processo civile”) – il successivo comma 6-quater stabilisce importi crescenti per scaglioni di valore delle liti”;

– la citata disposizione del T.U.S.G. trova, quindi, applicazione per il giudizio ordinario civile e – sussistendo in campo impositivo severi limiti all’integrazione analogica e all’interpretazione estensiva – in mancanza di una specifica disposizione, non trova applicazione al processo tributario di merito. Una specifica disposizione, invece, è prevista dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 261 che statuisce espressamente che “al ricorso per cassazione e al relativo processo si applica la disciplina prevista dal presente testo unico per il processo civile”, così estendendo esplicitamente l’applicazione della normativa civile del T.U.S.G. nel processo tributario dinanzi la Corte di cassazione;

– pertanto, la collocazione della norma in esame nel comma 1, che riguarda il processo civile, deve essere interpretata nel senso della non applicabilità della contribuzione aggiuntiva al giudizio tributario, i cui importi del contributo unificato sono stabiliti dal successivo comma 6-quater.

Dunque secondo la Sezione Tributaria nella sentenza impugnata, il giudice di appello non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi di diritto, nel condannare la contribuente al pagamento del c.d. doppio contributo.

 

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