Penale tributario: nella determinazione del profitto confiscabile il Giudice non è vincolato alle risultanze dell’accertamento con adesione in ambito amministrativo

by admintrib

Interessante Sentenza la n. 16333 della IV sezione penale depositata il 18 aprile 2023 (pres. Dovere, Rel. Pezzella) in quanto contiene alcuni riferimenti al rapporto tra accertamento con adesione concluso con l’Ufficio che ha emesso l’atto di accertamento e processo penale scaturito dalla stessa vicenda.

Nel ricorso per cassazione vengono svolte considerazioni sugli importi contestati evidenziando, in primo luogo che l’originaria contestazione delle somme evase non era dedotta con metodi presuntivi e che la riquantificazione contenuta negli atti di adesione, basata esclusivamente sull’applicazione di indici medi di redditività, non poneva assolutamente in discussione la falsità delle fatture che determinava la mancata riquantificazione dell’IVA, il cui importo è rimasto quello originariamente contestato.

Il tribunale aveva posto in evidenza la contraddittorietà degli atti di adesione che pur ammettendo la falsità delle fatture, in ottica meramente deflattiva, procedono alla definizione con minori imposte.

Pertanto, il tribunale -diversamente da quanto sostiene il ricorrente, che assume violato l’art. 627 c.p.p. – ottempera alle indicazioni della Corte di Cassazione, secondo i Giudici di Legittimità, argomentando sulle ragioni per cui non condivide le motivazioni degli atti di adesione e chiarendo che, in ogni caso, nel caso che ci occupa il vincolo permane esclusivamente per l’importo contestato eccedente le somme pagate, interamente già svincolate.

Secondo la IV Sezione penale quindi l’ordinanza impugnata opera un buongoverno della consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità secondo cui, nei reati tributari, il compito di accertare l’ammontare dell’imposta evasa è rimesso al giudice penale, al quale spetta di compiere una verifica che, privilegiando il dato fattuale reale rispetto ai criteri di natura meramente formale che caratterizzano l’ordinamento fiscale, può sovrapporsi ed anche entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata in sede amministrativa o dinanzi al giudice tributario (v.Sez. 3, n. 38684 del 04/06/2014, Agresti, Rv. 260389).

La stessa sentenza rescindente, fa presente la Corte, aveva peraltro ricordato che, quanto all’accertamento con adesione, neppure esso spiega effetto sul piano probatorio, posto che, in tema di reati tributari, il giudice non è vincolato, nella determinazione del profitto confiscabile, all’imposta risultante a seguito dell’accertamento con adesione o del concordato fiscale tra l’amministrazione finanziaria ed il contribuente anche se, per potersi discostare dal dato quantitativo convenzionalmente accertato e tener invece conto dell’iniziale pretesa tributaria dell’Erario, occorre che risultino concreti elementi di fatto che rendano maggiormente attendibile l’originaria quantificazione dell’imposta dovuta. (Sez. 3, n. 29091 del 04/04/2019, Nugo, Rv. 276756; Sez. 3, n. 5640 del 02/12/2011, dep. 2012, Manco, Rv. 251892).

 

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