L’unico ufficio competente alla irrogazione delle sanzioni tributarie è quello che è competente per l’accertamento. Ciò a prescindere che abbia validamente proceduto alla notifica del relativo atto impositivo.

by admintrib

“in tema di individuazione dell’ufficio dell’amministrazione competente ad irrogare le sanzioni tributarie, il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, comma 1, radica la competenza in funzione di quella per l’accertamento del tributo, ragion per cui l’ufficio competente ad irrogare le sanzioni è quello che è o sarebbe, in astratto, competente per l’accertamento, a prescindere dal fatto che abbia validamente proceduto alla notifica del relativo avviso”.

Questo il principio di diritto enunciato dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, nella Ordinanza 20 febbraio 2023, n. 5306 (Pres. Fuochi Tinarelli, Rel. Salemme).

Con l’unico motivo di ricorso il contribuente aveva infatti denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, comma 1.

Ciò in considerazione del fatto che l’atto di irrogazione di sanzioni, “scaturisce da un controllo effettuato nei confronti della società (Omissis) Srl ” e che esso, “preceduto dalla rideterminazione in autotutela D.L. n. 16 del 2012, ex art. 8 () è stato emesso nei confronti del contribuente quale socio (al 13,89%) (responsabile) D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 9. Pertanto – prosegue il motivo – “è evidente il nesso di consequenzialità tra l’accertamento effettuato nei confronti della società e l’irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soci”; “tale nesso accertamento società/sanzioni non è in alcun modo scalfito dall’annullamento in autotutela degli avvisi (…), operato dall’Agenzia al solo fine di applicare la disciplina più favorevole D.L. n. 16 del 2012, ex art. 8 comma 2”. “Tale operazione (meramente) contabile – doverosa in ragione dell’intervenuta modifica legislativa – non è infatti in grado di rendere del tutto “autonoma” la pretesa sanzionatoria dal sottostante accertamento() con conseguente applicabilità, ai fini della competenza, del disposto di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, comma 1 (…)”.

La Corte ritiene il motivo fondato. Precisa al riguardo che, come già osservato in un caso analogo a quello oggetto del giudizio (cfr. Sez. 5, n. 3523 di del 2010, in motiv., p. 5), “il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, comma 1 (che, peraltro, si applica alle sole violazioni commesse dopo l’1 aprile 1998, data di entrata in vigore della nuova disciplina: cfr. Cass. 3036/08, 1932/08, 5714/07) recita testualmente: “La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dall’ufficio o dall’ente competenti all’accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono, così radicando la competenza ad emettere la sanzione in funzione di quella per l’accertamento (nella specie: la sede della società accertata e non del domicilio della persona fisica autore materiale della violazione)”.

Nel caso oggetto del giudizio, l’atto di contestazione da cui il A.A. è stato attinto si riferisce alle vicende che l’hanno visto coinvolto in (Omissis) s.r.l.. A cagione di ciò, trova di per sè stessa applicazione la regola di competenza territoriale posta dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, comma 1, che si limita “sic et simpliciter” a radicare la competenza per l’irrogazione delle sanzioni in capo all’ufficio competente (ossia all’ufficio che è o sarebbe competente) per l’accertamento del tributo, senza altresì richiedere, come condizione, che detto ufficio abbia previamente e, viepiù, fondatamente proceduto all’accertamento.

Siffatta condizione, non espressa nella “littera legis”, neppure trova fondamento sistematico, e, anzi, in senso contrario, viene in rilievo l’osservazione a termini della quale i criteri attribuitivi della competenza individuano in astratto, e non in concreto, i presupposti per la loro applicabilità. Opinare diversamente, d’altronde, esporrebbe il radicamento della competenza al caso, a seconda che l’ufficio competente abbia, ovvero, per qualsivoglia ragione, non abbia, proceduto all’accertamento.

 

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