Liquidazione del compenso per l’attività difensiva del Commercialista nelle Corti di merito: valgono le (odierne) regole del DM n. 55 del 2014 come per gli Avvocati, con riferimento all’attività effettivamente svolta

by admintrib

Interessante per i Dottori Commercialisti che esercitano attività difensiva in ambito tributario l’Ordinanza 4 aprile 2023 n. 9266 della Quinta Sezione della Corte di Cassazione (Pres. Giudicepietro, Rel. Di Marzio).

La vicenda riguarda un Dottore Commercialista nominato difensore di una procedura concorsuale in relazione ad un avviso di accertamento nei confronti della fallita società ai fini Ires ed Iva. Egli, come procuratore nominato, si costituiva in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale e proponeva le proprie difese. Erano celebrate tre udienze, all’esito delle quali la CTP, con sentenza dichiarava la cessazione della materia del contendere, avendo l’Amministrazione finanziaria annullato l’atto impositivo in autotutela.

Il professionista domandava la liquidazione dei propri compensi a spese dello Stato nella misura di Euro 31.873,06, ai sensi del Testo Unico delle spese di giustizia, avendo il Giudice Delegato del fallimento attestato nelle forme di legge che la procedura non disponeva delle somme necessarie per il pagamento delle competenze al professionista. Il giudice liquidava il compenso in Euro 2.400,00.

Il professionista proponeva opposizione avverso la liquidazione dei compensi, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 (T.U. delle spese di giustizia, ma non otteneva una revisione del predetto provvedimento.

La vicenda riguarda un periodo ancora presidiato dalle vecchie tariffe dei Dottori Commercialisti, ma, incidentalmente vengono estrapolati dei principi tutt’ora rilevanti, in attesa che la categoria ottenga una nuova indicazione parametrica precisa del compenso per il proprio lavoro.

La Corte (e questo è l’aspetto rilevante) elabora il principio di diritto secondo cui: “I compensi del dottore commercialista abilitato ad esercitare il patrocinio legale innanzi alle Corti di giustizia tributaria, anche in favore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, devono essere liquidati in considerazione dell’attività concretamente svolta, pertanto applicandosi le tariffe relative agli avvocati, e non quelle previste per i dottori commercialisti”.

Il ricorrente afferma quindi che, ai sensi dell’art. 82 del testo unico sulle spese di giustizia (D.P.R. n. 115 del 2002), i minimi delle tariffe indicate per i professionisti sono, sempre e comunque, inderogabili.

Secondo la Corte, “Preso atto che alla liquidazione in parola non risultano applicabili le nuove regole previste con Dm n. 55 del 2014, occorre però osservare che, nel vigore della disciplina previgente, risultavano operative le previsioni di cui al R.D. n. 1578 del 1993, art. 60, comma 5, le quali consentivano al giudice di liquidare, in considerazione della semplicità della causa, al di sotto dei minimi previsti dalle tabelle professionali (cfr., ad es., Cass. sez. L, 4.8.2009, n. 17920), ed il ricorrente non ha neppure prospettato l’intervenuta violazione dei limiti posti dalla ricordata disciplina legale”.

Abbiamo letto alcuni commenti dubbi sulla applicabilità dei principi elaborati nell’ordinanza. A nostro modesto avviso tuttavia una rigorosa lettura del principio di diritto enunciato e degli incisi nella motivazione (non casuali in una pronuncia dell’organo nomofilattico per definizione) portano ad affermare che non sembrano esistere dubbi sulla lettura della Corte riguardo due profili oggi rilevanti: 1) I compensi vanno liquidati ai Dottori Commercialisti, come difensori tributari, con le tariffe degli Avvocati 2) Attualmente i predetti compensi devono far riferimento al DM n. 55 del 2014.

La Corte ha poi precisato che nel caso specifico è stata corretta la considerazione fatta dal giudici di merito relativamente non alla fase processuale ma all’attività effettivamente svolta.

 

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