Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni: può precludersi l’applicabilità se con il Civis slittano al 2023 i termini iniziali di rateazione

by admintrib

Con risposta a interpello n. 307 del 27 aprile 2023 l’Agenzia ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’ambito oggettivo di applicazione della “definizione agevolata” delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (art. 1, co. 153-159, l. n. 197/2022): nel caso di specie la società Istante aveva ricevuto nel 2022 una comunicazione di irregolarità relativa al modello 770/2018, ma, in seguito all’accoglimento parziale di alcune incongruenze attraverso l’applicativo Civis, aveva intrapreso i versamenti rateali nel febbraio 2023.

Nei fatti la società Istante riferiva: a) di aver ricevuto in data 2 novembre 2022 un avviso bonario a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione 770/2018; b) di aver richiesto in data 23 novembre 2022 la sistemazione di alcune incongruenze attraverso l’applicativo Civis; c) di aver ricevuto in data 23 gennaio 2023, a seguito dell’esercizio dell’autotutela da parte dell’Agenzia, comunicazione di sgravio parziale con la richiesta di pagamento entro 30 giorni di complessivi; d) di aver provveduto al pagamento della prima rata il 21 febbraio 2023, adottando un piano di rateazione di 20 rate. Ciò premesso l’Istante chiedeva di poter usufruire della “definizione agevolata” di cui all’articolo 1, commi da 153 a 159, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con l’applicazione delle sanzioni ridotte al 3%.

Come noto l’articolo 1, commi da 153 a 159, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) ha introdotto la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni con sanzioni ridotte al 3%.

In particolare, il comma 153 dispone che, «Le somme dovute dal contribuente a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54­bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali il termine di pagamento di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero per le quali le medesime comunicazioni sono recapitate successivamente a tale data, possono essere definite con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella misura del 3 per cento senza alcuna riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo».

Il successivo comma 155 prevede, invece, che «1. Le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36­bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54­bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cui pagamento rateale ai sensi dell’articolo 3­bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, è ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. 2. Sono dovute le sanzioni nella misura del 3 per cento senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo».

L’Agenzia, sottolineando che il pagamento delle somme dovute a seguito della comunicazione di irregolarità sul modello 770/2018 relativo al periodo di imposta 2017 fosse iniziato il 21 febbraio 2023, ha dunque chiarito come nel caso di specie non sussistessero né i presupposti per l’applicazione della definizione agevolata di cui al comma 153 (in quanto la comunicazione di irregolarità ricevuta non era riferita ai periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021) né i presupposti per l’applicazione della definizione agevolata di cui al comma 155 (in quanto alla data del 1° gennaio 2023 l’istante non aveva in corso alcun pagamento rateale delle somme dovute con riferimento alla comunicazione di irregolarità).

(commento a cura del Dott. Lorenzo Tortelli)

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