Precluso il regime forfetario se si percepiscono redditi assimilabili ai redditi da lavoro dipendente superiori a 30.000 euro ancorché esenti da imposizione in Italia

by admintrib

Con risposta a interpello n. 311 del 5 maggio 2023 l’Agenzia ha chiarito che “il regime dei forfetari è escluso per un soggetto che percepisce «una pensione di vecchiaia» [che, in assenza di indicazioni contrarie da parte del Contribuente, deve ritenersi astrattamente riconducibile tra i redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR] eccedente i 30.000 euro, ancorché questa sia esente da imposte in Italia per effetto delle disposizioni del Protocollo n. 7 allegato al TFUE”.

Nei fatti l’Istante, persona fisica residente in altro Stato membro UE, affermava di essere in procinto di stabilire la propria residenza fiscale in Italia e, contestualmente, di voler aprire partita IVA. A tal proposito l’Istante chiedeva un parere in merito alla sussistenza dei requisiti per l’inizio di un’attività con partita iva individuale con accesso al nuovo regime forfettario agevolato ed, in particolare se il percepimento della pensione superiore a 30.000,00 euro a  titolo  di  ex  dipendente  della  Commissione  Europea (esente da  tassazione in base a quanto disposto  dall’articolo 12 del Protocollo n.7 allegato al TFUE) costituisse una causa ostativa per l’accesso a tale regime fiscale.

Come ricordato dall’Ufficio l’articolo 1, comma 57, lettera d-­ter), della legge n. 190 del 2014 [come modificata dall’articolo 1, comma 692, lettera d), della legge 27 dicembre 2019, n. 160] prevede che non possono avvalersi del Regime dei forfetari «i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato».

L’Agenzia, riprendendo alcuni dei chiarimenti forniti dalla circolare n. 10/E del 4 aprile 2016, ha sottolineato che la previsione della citata lettera d­-ter) esclude “dalla fruizione del beneficio in parola i titolari di redditi astrattamente riconducibili alla categoria dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del TUIR, ossia, i titolari di detti redditi a prescindere dalla loro tassazione in Italia o dall’ammontare delle imposte corrisposte su tali redditi”.

L’Ufficio ha dunque chiarito che quello che rileva ai fini dell’applicazione della causa di esclusione dal regime forfetario è, dunque, l’esistenza di simili redditi e la loro riconducibilità tra i redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR, a nulla rilevando che gli stessi siano esenti da imposizione in Italia.

(commento a cura del Dott. Lorenzo Tortelli)

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