“Va escluso che la nozione di abitazione principale presupponga la dimora abituale e la residenza anagrafica del nucleo familiare del possessore. Ne consegue che il beneficio (esenzione IMU, n.d.r.) spetta al possessore dell’immobile ove dimora abitualmente e risiede anagraficamente, anche se il coniuge abbia la residenza anagrafica in diverso comune”.
Questo il principio di diritto ribadito con due ordinanze “gemelle”, n. 16786 e n. 16799 (Pres. De Masi, Rel. Billi) del 17 giugno 2024, dalla Quinta Sezione della Corte di Cassazione.
Nei fatti, in entrambi i casi, le controversie avevano ad oggetto avvisi di accertamento IMU per immobili dichiarati come abitazione principale. L’oggetto del contendere riguardava l’applicazione dell’esenzione cd prima casa prevista dall’art. 13, comma 23, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 nell’ipotesi di residenza e dimora dei coniugi in comuni diversi.
Come ricordato dalla Corte la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del quarto periodo del comma 2 dell’art. 13 del d.l. n. 201 del 2011 nella parte in cui stabilisce: “per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”, anziché disporre: “per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente” (Corte Cost., sent. 13 ottobre 2022, n. 209).
I Giudici, accolti i ricorsi, hanno quindi sancito il superamento del precedente diverso orientamento secondo cui la nozione di abitazione principale postulava l’unicità dell’immobile e richiedeva la stabile dimora del possessore e del suo nucleo familiare con la conseguenza dell’impossibilità di coesistenza di due abitazioni principali riferite a ciascun coniuge, sia nell’ambito dello stesso comune, sia in comuni diversi (Cass., Sez. 6-5, n. 1199/2022, Rv. 663646-01).