Contraddittorio endoprocedimentale preventivo IVA assolto con la semplice richiesta di documenti: la Suprema Corte disapplica la Carta di Nizza in ambito di tributi armonizzati.

by AdminStudio

Che la vicenda del contraddittorio endoprocedimentale preventivo sia stata percepita come un fastidio per gli accertamenti in corso, al punto da generare, nel periodo 2013-2015, ben quattro pronunce delle Sezioni Unite e una della Corte Costituzionale per arrivare poi a una prospettazione del tutto illogica e con evidenti forzature, è cosa nota.

Ma che almeno in ambito di tributi armonizzati le conclusioni relative all’applicazione, in ambito tributario, del diritto di difesa endoprocedimentale di cui all’Art. 41 della Carta di Nizza (avente, come è noto, la stessa efficacia dei Trattati) sembrava ormai assodato, fin dalle note sentenze Sopropè e Kamino International Logistics.

Invece non si finisce mai di vedere pronunce evidentemente non in linea con i principi, e sorprende che talvolta arrivino dall’organo preposto alla funzione nomofilattica per eccellenza.

Nella Ordinanza 19 giugno 2024 n. 16873 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Bruschetta, Rel. Hmeljak) smentisce quanto sapevamo in ordine ai temi predetti con la massima disinvoltura anche in punto di motivazione.

Parliamo di un accertamento a tavolino, con richiesta di documenti. In questi casi, ricorda la Corte, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto impositivo, purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi “armonizzati”, mentre, per quelli “non armonizzati”, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito (Cass., Sez. U, n. 24823 del 9.12.2015).

Ora, fermo restando il fatto che sulla “prova di resistenza” c’è un rinvio quasi “sospetto” alle Sezioni Unite (7829 del 2024, stesso Presidente di Sezione), il riferimento all’IVA è ovviamente doveroso.

In questo contesto la Sentenza Kamino, punto 2 della motivazione, precisa: “l principio del rispetto dei diritti della difesa e, segnatamente, il diritto di ogni persona di essere sentita prima dell’adozione di un provvedimento individuale lesivo, devono essere interpretati nel senso che, quando il destinatario di un’intimazione di pagamento adottata a titolo di un procedimento di recupero a posteriori …. non è stato sentito dall’amministrazione prima dell’adozione di tale decisione, i suoi diritti della difesa sono violati quand’anche abbia la possibilità di fare valere la sua posizione nel corso di una fase di reclamo amministrativo ulteriore”.

Nel contesto della questione il contribuente ha semplicemente risposto ad un invito di consegna dei documenti a cui, senza alcun confronto ulteriore, pare sia seguito l’accertamento.

Ma per la Corte ciò è sufficiente. Infatti “poiché per le modalità di svolgimento del contraddittorio non viene prescritta alcuna forma vincolata, va ribadito il principio, secondo il quale è sufficiente (e necessario) che detto contraddittorio, quando previsto, “si realizzi in modo effettivo quali siano gli strumenti in concreto adottati, siano essi il ricorso a procedure partecipative o l’impiego di altri meccanismi finalizzati all’interlocuzione preventiva, come, ad esempio, l’inoltro di questionari, il riconoscimento dell’accesso agli atti ovvero l’espletamento di altre attività che risultino funzionali a detto obiettivo” (Cass. 19.07.2021, n. 20436);

E non basta: “nella specie, risulta che alla contribuente era stato inviato un invito con la richiesta di esibizione di documentazione, proprio al fine di verificare la regolarità della sua posizione contabile e fiscale, e che in occasione del deposito di tali documenti erano stati redatti i relativi verbali di consegna”.

La conclusione poi è questa: “il contatto instaurato con la contribuente in tale occasione era sicuramente idoneo ad essere qualificato quale contraddittorio endoprocedimentale”.

Francamente risulta difficile allineare queste che, più che motivazioni sono affermazioni, con vent’anni di giurisprudenza comunitaria e interna.

 

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