L’avviso di accertamento notificato dopo l’apertura della successione e divenuto definitivo per mancata impugnazione non produce titolo esecutivo opponibile ai rinuncianti l’eredità

by admintrib

“Atteso che la responsabilità per il debito tributario del de cuius presuppone l’assunzione della qualità di erede e, inoltre, che la rinuncia all’eredità produce effetto retroattivo ex art. 521 cod. proc. civ., il chiamato rinunciante non risponde di tale debito, ancorché quest’ultimo sia portato da un avviso di accertamento notificato dopo l’apertura della successione e divenuto definitivo per mancata impugnazione. In tale evenienza, legittimamente il rinunciante può far valere, in sede di opposizione alla cartella di pagamento, la propria mancata assunzione di responsabilità per il debito suddetto”.

Questo il principio di diritto ribadito con sentenza n. 37064 del 19 dicembre 2022 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Chindemi, Rel. Lo Sardo).

Nei fatti la CTR di Palermo, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento in dipendenza di avviso di accertamento per imposte relative all’anno 2006, accoglieva l’appello proposto dai contribuenti in qualità di chiamati per legge all’eredità del de cuius. Ricorreva per cassazione l’Ufficio lamentando la violazione degli artt. 467, 519, 525, 752 e 2941 cod. civ., 65 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di seconde cure che la rinuncia all’eredità esonerasse i vocati da ogni responsabilità per i debiti tributari del de cuius ed invalidasse l’avviso di accertamento (emesso nei loro confronti dopo l’intervenuta rinuncia all’eredità) anche in assenza di impugnazione dinanzi al giudice tributario.

Come ricordato dalla Corte “l’apertura della successione non comporta l’acquisto della qualità di erede in favore dei successibili ex lege o ex testamento, ma soltanto l’acquisto della qualità di chiamato alla eredità: soltanto ove avvenga l’accettazione, anche tacita, il chiamato si considera erede” (Cass., Sez. Lav., 30 aprile 2010, n. 10525; Cass., Sez. Lay., 30 agosto 2018, n. 21436; Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2019, n. 725; Cass., Sez. 5^, 14 ottobre 2020, n. 22178; Cass., Sez. 5^, 22 marzo 2022, n. 9186; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2022, n. 11832). Invero, ai sensi dell’art. 521 c.c., per effetto della rinuncia all’eredità, viene impedita retroattivamente (cioè a far data dall’apertura della successione) l’assunzione di responsabilità per i debiti facenti parte del compendio ereditario; in tal senso la “condizione imprescindibile affinché possa sostenersi l’obbligazione del chiamato a rispondere di tali debiti è che questi abbia accettato (e, quindi, acquistato) l’eredità” (Cass., Sez. 5^, 30 maggio 2018, n. 13639; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2020, n. 24317; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2022, n. 11832).

La Corte, respinto il ricorso dell’Ufficio, ha sottolineato come, legittimamente, gli intimati avessero impugnato la cartella (notificata sulla base dell’’avviso di accertamento) per far valere l’insussistenza della propria responsabilità tributaria per i debiti del de cuius in quanto rinuncianti all’eredità da questi dismessa in data anteriore la notifica dell’avviso.

I Giudici di Legittimità hanno inoltre respinto l’obiezione mossa dall’Agenzia secondo cui gli opponenti si sarebbero limitati a rimarcare l’efficacia retroattiva della rinuncia, senza farsi carico della intervenuta definitività degli avvisi di accertamento, in quanto non impugnati.

Come chiarito dalla Corte “proprio nella deduzione in giudizio da parte degli intimati della rinuncia all’eredità, e della sua efficacia retroattiva, era insito il fondamentale e dirimente motivo di opposizione alla cartella: la stessa era infatti basata su un avviso di accertamento notificato allorquando essi avevano ormai rinunciato all’eredità e la cui definitività, conseguentemente, non poteva intaccare (ex art.521 cod. civ.) la loro personale estraneità alla responsabilità tributaria facente capo al de cuius, né pertanto produrre un titolo esecutivo ad essi opponibile”.

(commento a cura del Dott. Lorenzo Tortelli)

Articoli correlati

ilTRIBUTO.it – Associazione per l’approfondimento e la diffusione dell’informazione fiscale nasce a giugno del 2014 intorno all’idea che la materia fiscale sia oggi di fondamentale importanza e che debba essere sempre piú oggetto di studio e di critica – sempre costruttiva – da parte di persone preparate.

I prezzi dei nostri libri sono Iva 4% esclusa

RIMANI AGGIORNATO!
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

CONTATTI

+39 055 572521

info@iltributo.it

supportotecnico@iltributo.it

Seguici sui nostri social

©2023 – Associazione culturale “il tributo” Sede Legale Via dei Della Robbia, 54 – 50132 Firenze C.f. 94238970480 – P.iva 06704870481
Restyling by Carmelo Russo