“L’obbligo, in capo al concessionario o committente, di regolarizzare le fatture emesse dal cedente sussiste nel solo caso in cui le mancanze da questi commesse riguardino l’identificazione dell’atto negoziale e i dati fiscalmente rilevanti, ma non si estende anche a controlli sostanziali sulla corretta qualificazione fiscale dell’operazione, non soltanto perché ciò non sarebbe coerente con il contestuale obbligo del soggetto tenuto alla regolarizzazione della fattura altrui di pagare l’imposta non versata o versata in misura insufficiente, ma anche perché l’inclusione, tra i suoi compiti, di un apprezzamento critico su quanto dichiarato in ordine all’imponibilità dell’operazione, trasformerebbe l’obbligato in rivalsa in un collaboratore, con supplenza di funzioni di esclusiva pertinenza dell’Ufficio finanziario”.
Questo il principio di diritto ribadito con sentenza n. 37255 del 20 dicembre 2022 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Virgilio, Rel. Nonno).
Nei fatti l’Agenzia delle Entrate emetteva una serie di atti di contestazione in materia IVA in ragione della omessa regolarizzazione da parte di una s.p.a. delle fatture emesse dalla controllante e concernenti opere di ristrutturazione edilizia di immobili ritenute non finalizzate ad agevolare e integrare l’attività istituzionale sanitaria della società e, quindi, normalmente assoggettate ad IVA (imposta in ipotesi non applicata). Sia la CTP che la CTR respingevano tanto il ricorso quanto l’appello della società. In particolare secondo il giudice di seconde cure doveva ritenersi che la società quale committente di un servizio non ausiliario, non avendo regolarizzato le fatture in parola con la prestazione di un documento integrativo contenente tutte le indicazioni prescritte dall’art. 21 dpr 633/1972 e con il versamento dell’imposta dovuta, avesse violato la disposizione dell’art. 6, comma 8, lett. b) del D.Lgs. 471/1997. Ricorreva per cassazione la società lamentando proprio la non corretta interpretazione della citata disposizione.
Come ricordato dalla Corte il controllo richiesto al cessionario o al committente dall’art. 6, ottavo comma, del d.lgs. n. 471 del 1997 “è intrinseco al documento, in quanto limitato alla regolarità formale della fattura, e, dunque, alla verifica dei requisiti essenziali individuati dall’art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, tra i quali rilevano, tra gli altri, i dati relativi alla natura, qualità, quantità dei beni e dei servizi, all’ammontare del corrispettivo, all’aliquota ed all’ammontare dell’imposta e dell’imponibile”.
In tal senso “la regolarizzazione richiesta al cessionario o committente consiste nel fornire le indicazioni dell’art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, il quale appunto elenca gli elementi da inserirsi nella fattura” (Cass. n. 23256 del 27/09/2018; Cass. n. 15303 del 21/07/2015), “ma non si estende al controllo sostanziale della corretta qualificazione fiscale dell’operazione” (Cass. n. 26183 del 12/12/2014). Ciò fatte salve le ipotesi in cui il cessionario/committente di beni o servizi “non si limiti ad operare ab externo sul solo rapporto di rivalsa ma incida direttamente sul rapporto tributario, risultando in tal caso condotta esigibile quella relativa al controllo ed al vaglio critico della qualificazione fiscale dell’operazione, come avviene nel caso dell’inversione contabile” (Cass. n. 12138 del 14/04/2022) ovvero nel caso in cui egli “abbia dato luogo, con le sue dichiarazioni, alla irregolarità della fatturazione” (Cass. n. 16767 del 09/08/2016).
La Corte, accolto il ricorso, ha rimarcato il malgoverno dei suesposti principi operato dalla CTR: la qualificazione giuridica operata dalla controllante (emissione di fatture in esenzione IVA) non avrebbe potuto essere contestata dalla controllata, perché attinente non già alla corretta determinazione dell’aliquota, ma all’applicazione o meno dell’imposta e involgente, pertanto, una valutazione giuridica di un rapporto tributario estraneo al diretto controllo della ricorrente.
(commento a cura del Dott. Lorenzo Tortelli)
