L’omessa comunicazione dell’avviso di trattazione rende affetta da nullità la sentenza. Sia in primo grado che (per l’art. 61 del D.Lgs. 546/92) in appello

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Conformemente con altre pronunce su cui si siamo soffermati di recente nell’Ordinanza 22 dicembre 2022, n. 37540 (Pres. Sorrentino, Rel. Giudicepietro) la Sezione tributaria della Corte di Cassazione ritiene che la omessa comunicazione dell’avviso di udienza precluda alle parti l’esercizio del diritto di difesa e renda quindi affetta da nullità la successiva sentenza.

Per la Corte il secondo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto. In esso si evidenziava infatti l’omissione della comunicazione dell’avviso di udienza, dalla consultazione del fascicolo di ufficio risulta che gli avvisi di trattazione inviati alla contribuente hanno avuto esito negativo.

Normativamente viene evidenziato allora dai Giudici di legittimità che la comunicazione della data di trattazione è prevista dall’art.31 d.lgs. n.546/1992, che deve intendersi richiamato dall’art.61 dello stesso decreto, ai sensi del quale nel procedimento di appello si osservano, per quanto applicabili, le norme dettate per il processo di primo grado.

Pertanto, pur in assenza di una espressa comminatoria di nullità, deve ritenersi che l’omessa comunicazione della data di trattazione, precludendo alle parti il regolare esercizio del diritto di difesa, determina una nullità del procedimento, destinata a riflettersi in via derivata sulla validità di tutti gli atti successivamente compiuti.

Di conseguenza la sentenza impugnata, affetta da nullità, va cassata con rinvio al giudice di appello per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del presente il giudizio;

 

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