La Società di Gestione del Risparmio (SGR) non risponde con il proprio patrimonio, in via sussidiaria o solidale, degli eventuali debiti IVA gravanti sul fondo comune estinto.

by AdminStudio

“In caso di estinzione di un fondo comune di investimento, non è configurabile una diretta responsabilità della società di gestione del risparmio che ha amministrato detto fondo con riferimento al mancato pagamento dell’IVA, salvo che AE non faccia valere un autonomo titolo di responsabilità. Ne consegue che la SGR non risponde con il proprio patrimonio, in via sussidiaria o solidale, degli eventuali debiti IVA gravanti sul fondo comune estinto dalla stessa amministrato”.

Questo il principio di diritto enunciato con sentenza n. 16285 (Pres. Manzon, Rel. Nonno) del 12 giugno 2024 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione.

Nei fatti l’Agenzia emetteva avviso di accertamento in ragione dell’effettuazione di operazioni oggettivamente inesistenti con riferimento ad acquisti di immobili da parte del fondo comune gestito da una società di gestione del risparmio (SGR), e alla conseguente indetraibilità dell’IVA. La CTR rigettava l’appello proposto da AE osservando che: a) ai sensi dell’art. 3 della l. 23 marzo 1983, n. 77 «il fondo comune d’investimento [era] un patrimonio autonomo e distinto dalla società di gestione e da quello di ogni partecipante»; b) tale circostanza incideva sulla soggettività passiva a fini tributari, nel senso che la società di gestione non poteva essere chiamata a rispondere dei debiti tributari facenti capo al fondo comune.

Per come disposto dal d.lgs. n. 58 del 1998, secondo il diritto interno: i) il fondo comune costituisce un patrimonio separato; ii) detto fondo non ha soggettività giuridica autonoma; iii) i beni immobili acquisiti dal fondo comune vengono intestati alla SGR; iv) è la SGR ad esercitare tutti i diritti relativi ai beni, imputando poi profitti e perdite al fondo comune.

In tal senso e sulla base di tali presupposti la Corte in precedenza ha ritenuto di attribuire la soggettività passiva delle imposte ICI e IMU alla SGR, la quale risulta essere il formale intestatario del bene e, quindi, come tale, tenuto al pagamento dell’imposta (Cass. n. 29888 del 20/12/2020; Cass. n. 7116 del 09/03/2023).

I Giudici hanno invece negato che una soluzione formalistica di tal fatta possa essere utilizzata anche per l’IVA.

Nel diritto interno, l’art. 8 del d.l. n. 351 del 25 settembre 2001, conv. nella l. n. 410 del 23 novembre 2001, attribuisce alla SGR la soggettività passiva d’imposta e, quindi, l’obbligo del pagamento ed il diritto alla relativa detrazione. In particolare, il comma 1 così recita: “1. La società di gestione è soggetto passivo ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle operazioni dei fondi immobiliari da essa istituiti. L’imposta sul valore aggiunto è determinata e liquidata separatamente dall’imposta dovuta per l’attività della società secondo le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed è applicata distintamente per ciascun fondo. Al versamento dell’imposta si procede cumulativamente per le somme complessivamente dovute dalla società e dai fondi. Gli acquisti di immobili effettuati dalla società di gestione e imputati ai singoli fondi, nonché le manutenzioni degli stessi, danno diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 19 del citato decreto (…)”.

Partendo dal dettato normativo la Corte ha dunque chiarito come la soggettività attiva e passiva, anche tributaria, spetta alla SGR che gestisce e amministra (effettuazione pagamenti, tenuta della contabilità, redazione delle dichiarazioni, …) il fondo comune il quale però risponde delle obbligazioni unicamente con il proprio patrimonio.

Da ciò consegue che “la SGR può essere oggetto di accertamenti tributari che riguardano le attività del fondo, in quanto le stesse devono essere rivolte necessariamente nei suoi confronti, ma non risponde delle eventuali pretese dell’Amministrazione finanziaria con il proprio patrimonio, ma unicamente nei limiti del patrimonio del fondo, trattandosi di un patrimonio separato. In altri termini, in caso di dichiarazioni erronee o infedeli rilasciate dalla SGR, risponde sempre e comunque il patrimonio del fondo; il quale potrà poi rivalersi nei confronti della SGR sulla base del rapporto di mandato”.

I Giudici, riassumendo, hanno chiarito che “la SGR è il soggetto passivo dell’imposta sotto il profilo meramente formale, mentre sotto il profilo sostanziale a rispondere dell’imposta è il fondo comune con il proprio patrimonio autonomo, distinto da quello di SGR”.

La Corte, accolto il ricorso, ha quindi sottolineato che “nel caso in cui si verifica, come nella specie, la liquidazione del fondo comune, il patrimonio separato si estingue, con conseguente estinzione anche del rapporto di mandato tra fondo comune ed SGR. Ne consegue che la SGR può opporre all’Amministrazione finanziaria l’intervenuta cessazione del rapporto e la liquidazione del fondo comune ed AE non può soddisfarsi sul patrimonio dell’ente di gestione, non potendo configurarsi una responsabilità solidale di quest’ultimo per il mancato assolvimento delle obbligazioni tributarie da parte del fondo, salva la eventuale contestazione di un diverso titolo di responsabilità”.

 

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