La proposta di classamento con procedura DOCFA costituisce una dichiarazione di scienza, sempre emendabile ed integrabile

by AdminStudio

“In tema di catasto dei fabbricati, la proposta di rendita secondo la procedura cosiddetta DOCFA, ex D.M. 19 aprile 1994, n. 701, al pari della dichiarazione dei redditi, non ha natura di atto negoziale e dispositivo ma reca una mera dichiarazione di scienza e di giudizio che costituisce l’atto iniziale di un procedimento amministrativo di tipo cooperativo per la classificazione degli immobili e le rendite da questi prodotte. Siccome il procedimento di classamento è di tipo accertativo, mirando a far chiarezza sul valore economico del bene in vista di una congrua tassazione secondo le diverse leggi di imposta, al contribuente deve essere riconosciuto il diritto di modificare, senza alcun limite temporale, la rendita proposta all’UTE, quando la situazione di fatto o di diritto “ab origine” denunziata non sia veritiera” (Cass. Sez. 5, sentenza n. 19379 del 15/07/2008).

Lo ricorda la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione nella Ordinanza 12 ottobre 2023, n. 28469 (Pres. Sorrentino Rel. Mondini).

Nel caso specifico a seguito di invito, L. 30 dicembre 2004, n. 311, ex art. 1, comma 336, inviato dal Comune di Brescia il 27.1.2014 ad una società quest’ultima presentava tempestivamente DOCFA con cui dava riscontro di tutte le variazioni indicate dal Comune nell’invito relativamente a dati cespiti e proponeva una determinata rendita.

Successivamente, adducendo di avere commesso errori nel riconoscere esistenti determinati cespiti indicati nell’invito, presentava istanza per la riduzione della rendita. Il Comune, con avvisi di accertamento sulla base della rendita proposta dalla società con il DOCFA rideterminava l’ICI e l’IMU dovute per annualità successive.

La società impugnava gli avvisi deducendo, in particolare, che alcuni degli interventi edilizi menzionati nell’invito erano stati riscontrati nel DOCFA per errore. La CTP accoglieva i ricorsi riuniti ritenendo fondata l’eccezione della contribuente per assenza di prova sulla effettuazione delle opere inizialmente riconosciute ma poi contestate dalla società.

La CTR della Lombardia aveva invece accolto l’appello del Comune sull’assunto di fondo per cui la contribuente avendo nel DOCFA indicato determinate opere era tenuta al pagamento indipendentemente dall’esistenza delle opere stesse e senza che potesse avere alcun rilievo ratione temporis la dichiarazione DOCFA presentata a correzione degli errori commessi in precedenza.

La Corte, come detto, ricorda il valore di dichiarazione di scienza della procedura DOCFA rammentando altresì che “In tema di classamento, la rendita catastale, che non è il fatto costitutivo di alcuna obbligazione tributaria, ma il risultato di un procedimento di tipo accertativo, strumentale alla determinazione del valore economico di un bene, rilevante ai fini di una pluralità d’imposte, ha un efficacia illimitata nel tempo, ma non definitiva, per cui, come all’Ufficio finanziario va riconosciuto, oltre il termine di 12 mesi di cui al D.M. 19 aprile 1994, n. 701, il potere d’intervenire per rettificare la rendita proposta dal contribuente, quest’ultimo può sempre presentare istanze di variazione, anche a correzione dei propri errori, atteso che la non emendabilità di eventuali dichiarazioni inesatte cristallizzerebbe, in contrasto con l’art. 53 Cost., un’imposizione falsata nei presupposti” (Cass. Sez. 6 – 5, Sentenza n. 3001 del 13/02/2015).

Inoltre “In tema di classamento d’immobili, il contribuente può domandare, in ogni momento, all’Amministrazione la correzione dei dati dichiarati e la rettifica della rendita proposta quando la situazione di fatto o di diritto denunciata non corrisponde al vero, trattandosi di un procedimento di accertamento, e può ricorrere, in caso di diniego, avendo diritto ad una definizione mirata e specifica della sua proprietà senza necessità di prospettare un interesse generale, al giudice tributario, che procederà alla valutazione dell’immobile, tenendo conto delle sue mutate condizioni ed eventualmente disapplicando i criteri elaborati dall’Amministrazione” (Cass. 13/02/2015, n. 2995).

Sullo specifico motivo viene accolto il ricorso della società.

 

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