La nullità della notifica del prodromico avviso di accertamento si propaga alla conseguenziale ingiunzione di pagamento, che viene ad esserne irrimediabilmente inficiata (per nullità derivata)

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Abbiamo riportato come titolo la conclusione delle elaborazioni della quinta sezione della Corte di Cassazione relativamente alla Sentenza n. 12932 del 22 aprile 2022 (Pres. Stalla Rel. Lo Sardo).

La questione riguarda un contribuente che ha impugnato una ingiunzione di pagamento in materia di tributi locali sul presupposto di una errata e comunque nulla notifica dell’avviso di accertamento precedente. Esso infatti era stato notificato in luogo diverso dalla residenza e dal domicilio ed è stato ricevuto da persona ignota al destinatario.

La Corte ricorda un consolidato orientamento per cui “in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall’art. 19, comma 3, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, di impugnare solo l’atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell’ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest’ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell’atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l’esistenza, o no, di tale pretesa” (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2018, n. 1144; Cass., Sez. Un., 15 aprile 2021, n. 10012).

Secondo la giurisprudenza della Corte è, dunque, senz’altro consentito al contribuente impugnare una cartella esattoriale al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell’atto impositivo prodromico alla medesima, senza contestualmente aggredire l’atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo dunque alcun onere processuale della parte ricorrente al riguardo (Cass., Sez. Un., 15 aprile 2021, n. 10012).

Tale principio può valere anche per la sequenza procedimentale “avviso di accertamento – ingiunzione di pagamento”. Nell’affermare, in tema di riscossione dei tributi locali, la devoluzione alla giurisdizione delle commissioni tributarie della controversia concernente l’impugnazione di un’ingiunzione emessa ai sensi del R.D. 14 aprile 1910 n. 639, le Sezioni Unite hanno infatti sancito che l’ingiunzione non è un atto dell’espropriazione forzata, ma ha la stessa funzione, di atto prodromico dell’esecuzione forzata, che svolge la cartella di pagamento, e deve, pertanto, poter essere impugnata come una cartella di pagamento, ai sensi dell’art. 19 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 (Cass., Sez. Un., 20 maggio 2005, n. 10958).

Il ricorso del contribuente viene pertanto accolto contro la sentenza della CTR.

 

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