Torna alla Corte Costituzionale la questione del contraddittorio endoprocedimentale preventivo

by admintrib

L’ordinanza n. 258 della prima sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana depositata il 12 maggio 2022 ripropone dinanzi alla Corte Costituzionale la questione del contraddittorio endoprocedimentale preventivo di matrice eurounitaria.

Lo fa nella sede in cui, per adesso, il principio era stato ritenuto come un principio generale dell’ordinamento tributario (cfr. Sentenza n. 132 depositata il 7 luglio 2015).

Le ordinanze del 5 luglio 2017 (depositate il 13 luglio), rispettivamente la n. 187, la n. 188 e la n. 189, erano infatti tutte di manifesta inammissibilità. E francamente con motivazioni in gran parte discutibili.

Quindi in questo ambito, a livello interpretativo, occorre per ora rifarsi alla celebre, discussa e ad oggi non smentita Sentenza delle Sezioni Unite n. 24823 del 9 dicembre 2015.

Sentenza che chiuse la stagione del contraddittorio come principio non scritto di ambito tributario, derivante dall’art. 41 della “Carta di Nizza” nella lettura data da alcune sentenze famose della Corte UE, come la “Sopropè” e la “Kamino International Logistics”.

Stagione culminata con ben tre sentenze delle sezioni Unite e precisamente la Sentenza n. 18184 del 29 luglio 2013 e le sentenze gemelle 18 setttembre 2014, n. 19667 e n. 19668.

La Commissione Tributaria Regionale della Toscana ravvisa in particolare una disparità di trattamento tra i casi nei quali il contraddittorio è garantito (al di fuori dei tributi armonizzati per i quali valgono le regole UE) dalla norma interna (art. 7 della L. 212/2000) che impone un lasso di tempo di sessanta giorni a favore del contribuente prima della emanazione dell’atto impositivo per le verifiche in azienda e gli altri casi in cui questo termine non è previsto (acquisizione di documenti, per esempio).

Se non ricordiamo male questo era già stato il tema di una delle tre ordinanze che furono dichiarate inammissibili nell’estate del 2017.

A nostro modestissimo avviso la questione, sempre posta in relazione all’articolo 3 della Costituzione, è oggi quella di un diverso trattamento delle imposte “armonizzate” rispetto ai tributi non armonizzati (ricordiamo che nella giurisprudenza della Consulta le tutele penetrano in modo automatico –c.d spill-over effect) nel diritto interno e che ove i cittadini italiani siano meno tutelati rispetto ai Principi eurounitari le tutele si estendono ad essi. Inoltre le regole della Carta hanno, per le norme europee, la stessa efficacia dei trattati.

Quindi si pone anche un problema di altra natura che andrebbe attentamente vagliato dalla Corte Costituzionale: quello del rapporto tra Carta di Nizza e diritto interno, non chiaro alle Sezioni Unite del 2015.

Insomma gli spunti per l’incostituzionalità della lettura delle Sezioni Unite del 2015 non mancano e sono forse più ampi di quelli identificati dalla CTR Toscana. A volte tuttavia le questioni ben centrate possono risultare vincenti.

 

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