Cartella di pagamento regolarmente notificata: il giudizio sulla prescrizione successiva è di competenza del Giudice Tributario

by admintrib

Normativamente è bene ricordare che secondo quanto previsto dal ricordato art. 2 d.lgs. n.546/1992, «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento”, non ricorrendo nel caso di specie alcuna controversia relativa ad atti dell’esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella.

Nel caso portato all’attenzione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Ordinanza 25 maggio 2022 n. 16989, Pres. Virgilio, Rel. Conti) la questione verteva invece una opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. proposta inizialmente innanzi al Giudice di Pace avverso alcuni estratti di ruolo relativi ad asseriti debiti d’imposta per tasse automobilistiche deducendo la mancanza di valida notifica delle cartelle propedeutiche ed in ogni caso la prescrizione dei relativi crediti, anche in caso di ritenuta regolare notifica degli atti prodromici.

Si era posto, da più parti, il problema della giurisdizione per cui veniva proposto regolamento preventivo di giurisdizione chiedendo alle Sezioni Unite, da parte del ricorrente, che fosse dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario rispetto all’azione promossa innanzi al Giudice di pace.

La questione viene letta in maniera diversa dalle Sezioni Unite, che evidenziano di avere di recente affrontato la questione relativa al procedimento nel quale il contribuente abbia prospettato l’invalidità della notifica delle cartelle, deducendo cumulativamente il maturarsi della prescrizione in epoca anteriore alle cartelle stesse. In particolare, Cass. S.U. 4.12.2019, n. 34447, modificando il precedente indirizzo (Cass. S.U. 14648/2017), ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento “…non impugnata (o vanamente impugnata) dal contribuente nel giudizio tributario determina il consolidamento della pretesa fiscale e l’apertura di una fase che, per chiara disposizione normativa, sfugge alla giurisdizione del giudice tributario, non essendo più in discussione l’esistenza dell’obbligazione tributaria né il potere impositivo sussumibile nello schema “potestà-soggezione” che è proprio del rapporto tributario (non tutte le controversie nelle quali abbia incidenza una norma fiscale si trasformano in controversie tributarie di competenza delle relative commissioni…)”.

A questa affermazione le Sezioni Unite hanno fatto seguire un’ulteriore precisazione, in forza della quale la cognizione deve ritenersi appartenere al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l’esecuzione tributaria sia stata avviata – Cass. S.U., 14 aprile 2020, n. 7822-.

In base a tali premesse, le stesse Sezioni Unite hanno quindi affermato il seguente principio di diritto: “Nel sistema del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell’art. 57 di quest’ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all’attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all’atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell’intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell’atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all’esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l’avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell’atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell’intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell’atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell’intimazione, o successivi – nell’ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica – all’atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell’intimazione dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)”.

In conclusione le Sezioni Unite dichiarano, con riferimento al caso in questione, la giurisdizione del giudice tributario, rimettendo giudice indicato anche la liquidazione delle spese del giudizio.

 

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