La legittimazione processuale della società sottoposta a sequestro giudiziario per i debiti fiscali maturati prima del sequestro al vaglio della Cassazione

by admintrib

L’Ordinanza 21 aprile 2022, n. 12696 della Sezione Tributaria (Pres. Cirillo, Rel. Angarano) si occupa di una questione relativa alla rappresentanza in giudizio di una società in amministrazione giudiziaria.

Con il primo motivo di ricorso la società infatti aveva denunziato, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., la nullità della sentenza della CTR per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 153, secondo comma, cod. proc. civ. e dell’art. 294, terzo comma, cod. proc. civ., per avere erroneamente ritenuto che l’unico soggetto legittimato a rappresentare in giudizio la società fosse l’amministratore giudiziario. La ricorrente faceva presente in particolare che quest’ultimo non aveva il potere di decidere di non impugnare l’avviso di accertamento e che sussisteva una legittimazione processuale suppletiva del rappresentante legale della società stessa.

Malgrado ciò l’avviso di accertamento nei confronti della società era stato notificato solamente all’amministratore giudiziario, mentre la ricorrente ne era venuta a conoscenza solo a seguito dell’avviso di accertamento emesso nei confronti del socio unico della società.

Il motivo viene ritenuto fondato dai Giudici di Legittimità che ricordano che “il provvedimento di sequestro giudiziario e la nomina del custode non privano il contribuente della sua legittimazione processuale ai sensi dell’art. 75 cod. proc. civ., con riferimento ai debiti fiscali già maturati prima del sequestro. Nessuna norma in materia di sequestro giudiziario né in tema di misure cautelari personali, custodiali o interdittive, sancisce la perdita della capacità processuale dell’indagato”.

Il custode giudiziario, secondo la Corte, “pur ripetendo i propri poteri di amministrazione dal perimetro del provvedimento giudiziale di nomina (o dalla legge, ove previsto), ha quale funzione peculiare, di regola, quella di garantire la corretta e proficua prosecuzione dell’attività aziendale; ciononostante, il soggetto passivo delle imposte concernenti il periodo immediatamente precedente non può che essere il contribuente che, per effetto del sequestro – avuto riguardo al detto periodo d’imposta – non subisce alcuna deminutio sul piano della capacità giuridica, di agire e anche della rappresentanza processuale” (Cass., 21/10/2021 n. 29487, Cass., 01/03/2019 n. 6111, Cass., 11/11/2011 n. 23620 in motivazione).

Erroneamente, pertanto, la sentenza impugnata ha ritenuto che la richiesta di rimessione in termini ex art. 153 cod. proc. civ. fosse inammissibile per mancanza di legittimazione attiva della società ricorrente come in atti rappresentata. Ne deriva l’accoglimento del motivo e la cassazione della sentenza con rinvio ad altra sezione della CTR.

 

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