Irreperibilità temporanea del destinatario: la notifica dell’atto impositivo richiede la prova, attraverso il deposito del relativo avviso di ricevimento in giudizio, anche della consegna della seconda raccomandata informativa con cui si dà comunicazione dell’intervenuto deposito dell’atto presso l’ufficio postale (cd. CAD)

by AdminStudio

 

 

L’ ordinanza n. 26660 del 15 settembre 2023 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Sorrentino, Rel. Candia) accoglie il ricorso di un contribuente il quale come primo motivo aveva eccepito, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3, cod. prov. civ., la violazione e la falsa applicazione della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, sostenendo che, ai fini della validità della notifica eseguita tramite servizio postale, fosse necessario, in caso di temporanea irreperibilità del destinatario, provare attraverso il deposito del relativo avviso di ricevimento anche la consegna della seconda raccomandata informativa con cui si dava comunicazione dell’intervenuto deposito dell’atto presso l’ufficio postale (cd. CAD), reputando, invece, non sufficiente l’annotazione sull’avviso di ricevimento della prima raccomandata della mera spedizione di tale atto.

Il ricorso viente accolto in relazione a tale primo motivo, ritenuto assorbente.

Secondo il Giudice dell’appello, ai sensi della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, sarebbe sufficiente, ai fini della compiuta prova di detta modalità di notifica dell’atto, la dimostrazione della sola spedizione di tale atto, senza necessità di acquisire il relativo avviso di ricevimento;

Tale tesi non ha, però, ricorda la Corte, superato il vaglio delle Sezioni Unite, le quali hanno chiarito che in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante – in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata (Cost., artt. 24 e 111, comma 2) della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8 – esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa (così, Cass., Sez. U. civ., 15 aprile 2021, n. 10012).

La motivazione del citato arresto per i Giudici di legittimità espressamente accomuna le due fattispecie di notifica in caso di irreperibilità relativa del destinatario (quella di cui all’art. 140 c.p.c. e quella eseguita tramite servizio postale) ravvisando tra le stesse un “pendant logico-giuridico” ed un'”evidente analogia”, così estendendo, in una prospettiva di comparazione anche costituzionale, la consolidata soluzione, in materia di necessaria produzione dell’avviso di ricevimento, già adottata da questa Corte in relazione alla notifica eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., che individua come consolidata (cfr. sul punto Cass., Sez. T, 25 novembre 2021, n. 36562);

Con ciò la causa viene anche decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 1, ultimo periodo, c.p.c., con l’accoglimento del ricorso originario, non occorrendo accertamenti in punto di fatto, dando seguito al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui:

– in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato;

– tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dal D.Lgs. n. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, di impugnare solo l’atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell’ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest’ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria;

– nel primo caso, occorrerà verificarsi solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell’atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l’esistenza, o no, di tale pretesa;

– secondo la giurisprudenza è, dunque, senz’altro consentito al contribuente impugnare una cartella esattoriale al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell’atto impositivo prodromico alla medesima, senza contestualmente aggredire l’atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo dunque alcun onere processuale della parte ricorrente al riguardo;

– la nullità della notifica del prodromico avviso di accertamento si propaga alla conseguenziale cartella di pagamento, che viene ad esserne irrimediabilmente inficiata per nullità derivata (così, tra le tante, Cass., Sez. T. 22 aprile 2022, n. 12835, che richiama Cass., Sez. 5, 18 gennaio 2018, n. 1144; Cass., Sez. Un., 15 aprile 2021, n. 10012).

 

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