IRAP: nella valutazione dell’elemento organizzativo non rileva l’ampia superficie dello studio professionale

by admintrib

La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ribadisce con l’ Ordinanza 23 maggio 2023 n. 14193 (Pres. Crucitti, Rel. Cataldi) il procedimento di identificazione di una autonoma organizzazione per il professionista, ribadendo quanto declinato dalla ventennale giurisprudenza in materia IRAP. Questo ad onta di svariati tentativi dell’A.d.E. di reperire i più diversi elementi rivelatori di una struttura organizzativa, in lunghi e controversi accertamenti molti dei quali arrivano adesso al giudizio della Suprema Corte. In questo caso l’elemento valorizzato dalla parte pubblica è stata la superficie dello studio professionale. In analogo giudizio a distanza di pochi giorni (Sez. V, Ordinanza, 26/05/2023, n. 14772) i compensi pagati a terzi con partita iva, con analogo esito.Ques

Nel caso specifico secondo la Corte la rilevanza sintomatica del locale (e delle dimensioni dello stesso) utilizzato come studio dal professionista, sulla quale la CTR fonda l’accertamento indiziario di potenziamento della reddittività dell’attività professionale, che parifica apoditticamente alla sussistenza dell’autonoma organizzazione, si è già chiarito, in tema di Irap, che non ricorre il necessario presupposto della autonoma organizzazione ove il contribuente (nel caso di specie medico convenzionato) abbia nella propria disponibilità due studi professionali per lo svolgimento dell’attività, atteso che questi ultimi non costituiscono indice rappresentativo di un’autonoma organizzazione, ma solo uno strumento per il migliore (e più comodo per il pubblico) esercizio dell’attività professionale (Cass. 09/02/2021, n. 3099);

la locazione di uno studio (nel caso di specie da parte di un ragioniere) non costituisce, di per sè, elemento idoneo a configurare la sussistenza dei presupposti impositivi, trattandosi di bene strumentale usualmente necessario all’esercizio della professione (Cass. 28/06/2017, n. 16072);

la circostanza che il professionista operi presso due o più strutture materiali non è sufficiente a configurare un’autonoma organizzazione, se tali strutture siano semplicemente strumentali ad un migliore e più comodo esercizio dell’attività professionale (Cass. 22/12/2016, n. 26651);

la locazione di uno studio (da parte di un avvocato), l’utilizzazione di software per il collegamento ad una banca dati, la formazione di un archivio, non costituiscono elementi idonei a configurare la sussistenza dei presupposti impositivi, poichè detti elementi, quali che siano il loro valore o le loro caratteristiche, rientrano nelle attrezzature usuali, o che dovrebbero essere usuali, per il suddetto professionista (Cass. 28/12/2012, n. 24117; Cass. 26/09/ 2018, n. 22969).

Quanto poi alla rilevanza indiziaria che la CTR pare voler attribuire alle dimensioni del locale utilizzato dal contribuente a titolo di studio, per desumerne “la presenza di più persone all’interno del medesimo studio professionale”, deve rilevarsi che il mero dato della capienza dei locali non è di per sé necessariamente significativo ai fini dell’accertamento della sussistenza dell’autonoma organizzazione, rispetto alla quale non rileva la mera potenziale capacità di ospitare “più persone”.

Rileva, piuttosto (a prescindere dalle mere dimensioni dello studio) l’effettiva utilizzazione di personale dipendente con funzioni esecutive (in numero superiore ad una sola unità: cfr. Cass., Sez. U., 10/05/2016, n. 9451); e/o l’utilizzo di collaboratori, rispetto ai quali questa Corte ha già ritenuto che non è sufficiente verificare che siano stati corrisposti compensi, ma occorre considerare “la natura di tali compensi, se cioè` essi fossero relativi ad una collaborazione di carattere continuativo ovvero a prestazioni meramente occasionali, e se fossero strettamente afferenti all’esercizio in modo organizzato della propria attività` professionale o se fossero (e in che misura) riconducibili a prestazioni strettamente connesse all’esercizio della professione” (cfr. Cass. 08/11/2016, n. 22695). Pertanto, riguardo alle prestazioni di terzi collaboratori del professionista, ed ai relativi costi, la verifica del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione richiede un esame del concreto apporto di tali prestazioni all’effettivo svolgimento dell’attività` del contribuente, al fine di verificare se il coinvolgimento di tali professionalità` sia o meno estraneo al bagaglio professionale del contribuente (Cass., 17/04/2018, n. 9431/2018; Cass. 24/01/2017, n. 1820).

Nel caso di specie, richiamando per autosufficienza i relativi quadri delle proprie dichiarazioni (e riassumendone in parte il contenuto), il contribuente ha dedotto di aver fornito la prova di non aver sostenuto alcuna spesa per prestazioni di lavoro dipendente ed assimilato e di non aver affrontato e dichiarato spese per compensi a terzi per prestazioni afferenti alla propria attività professionale, ma solo per recuperare propri crediti e per la difesa in giudizio. Tale circostanza – e la conseguente inidoneità dei compensi ai terzi dichiarati, in quanto relativi a difese processuali del contribuente in giudizio- era stata invero già posta espressamente a fondamento del principio di diritto ricavabile dall’ordinanza di cassazione con rinvio, e lo stesso giudice del rinvio, nelle premesse della sentenza ora impugnata, ne ha riconosciuto l’effetto vincolante, nel senso di dover escludere ogni rilevanza al dato dei relativi costi.

Del resto, la stessa Agenzia non deduce, neppure incidentalmente, che le dichiarazioni del contribuente non corrispondessero al vero.

Nella sostanza, quindi, la delimitazione dell’oggetto dell’accertamento demandato al giudice del rinvio dalla precedente ordinanza di cassazione; la violazione dell’art. 2729 c.c. (censurata nei limiti già rilevati di ammissibilità) e delle norme e dei principi giurisprudenziali che delineano il presupposto dell’autonoma organizzazione rilevante ai fini Irap e, di conseguenza, l’oggetto della prova di cui è gravato il contribuente; la specifica rilevanza attribuita dalla stessa ordinanza di cassazione con rinvio all’esame della dichiarazione del contribuente (ed in particolare del dettaglio che, nelle pertinenti sezioni, specifica la composizione dei costi), al fine di ricercare dati di riscontro del presupposto impositivo; costituiscono tutti elementi che conducono all’accoglimento del ricorso del contribuente ed alla cassazione della sentenza impugnata. Di conseguenza non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, viene infine accolto il ricorso introduttivo del contribuente.

 

 

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