Preclusione di produzione documentale in giudizio ex art. 32 del DPR 600/73: la Suprema Corte ricorda le regole interpretative

by admintrib

Tre gradi di giudizio per veder riconosciuta la possibilità di introdurre in giudizio prove che non si sono vatte valere preventivamente in fase di controllo documentale, innescando, a dire dell’Amministrazione, la preclusione di cui all’articolo 32 del DPR 600/73, per cui le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa.

La Suprema Corte, nella Ordinanza 26 maggio 2023 n. 14707 della Sezione Tributaria (Pres. Cirillo, Rel. De Rosa) ricorda al riguardo che l’omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti in sede amministrativa, determina l’inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa “solo ove l’amministrazione dimostri che vi era stata una puntuale richiesta degli stessi, accompagnata dall’avvertimento circa le conseguenze della mancata ottemperanza, e che il contribuente ne aveva rifiutato l’esibizione, dichiarando di non possederli, o comunque sottraendoli al controllo, con uno specifico comportamento doloso volto ad eludere la verifica” (si veda Cass. 19/08/2020, n. 17364 che richiama a sua volta, Cass. 21/03/2018, n. 7011 e Cass. 27/12/2016, n. 27069).

Costituisce al riguardo, principio giurisprudenziale pacifico e reiterato quello secondo cui “l’invio del questionario da parte dell’Amministrazione finanziaria, previsto dal D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 4, (nonchè, in materia di IVA, dall’omologa disposizione di cui al D.P.R. n. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, comma 5), per fornire dati, notizie e chiarimenti, assolve alla funzione di assicurare – in rispondenza ai canoni di lealtà, correttezza e collaborazione propri degli obblighi di solidarietà della materia tributaria – un dialogo preventivo tra fisco e contribuente per favorire la definizione delle reciproche posizioni, sì da evitare l’instaurazione del contenzioso giudiziario, rimanendo legittimamente sanzionata l’omessa o intempestiva risposta con la preclusione amministrativa e processuale di allegazione di dati e documenti non forniti nella sede precontenziosa. A tal fine, peraltro, è necessario che l’Amministrazione, con l’invio del questionario, fissi un termine minimo per l’adempimento degli inviti o delle richieste, avvertendo delle conseguenze pregiudizievoli che derivano dall’inottemperanza alle stesse, senza che, in caso di mancato rispetto della suddetta sequenza procedimentale (la prova della cui compiuta realizzazione incombe sull’Amministrazione), sia invocabile la sanzione dell’inutilizzabilità della documentazione esibita dal contribuente solo con l’introduzione del processo tributario, trattandosi di obblighi di informativa espressione del medesimo principio di lealtà, il quale deve connotare – come si evince dagli artt. 6 e 10 dello Statuto del contribuente – l’azione dell’ufficio” (Cass. 27/09/2013, n. 22126).

Quindi, la mancata esibizione, in sede amministrativa, dei libri, della documentazione e delle scritture all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate giustifica l’esercizio dei poteri di indagine ed accertamento bancario propri dell’Amministrazione finanziaria, mentre la sanzione dell’inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa, prevista dal D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, opera solo in presenza di un invito specifico e puntuale all’esibizione da parte dell’Amministrazione purchè accompagnato dall’avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza, che si giustifica – in deroga ai principi di cui alla Cost., arti. 24 e 53 – per la violazione dell’obbligo di leale collaborazione con il Fisco.

Sotto questo profilo, la C.t.r. secondo i Giudici di Legittimità ha fatto malgoverno del pacifico principio giurisprudenziale richiamato e ciò perchè, nella sentenza, si è limitata ad affermare l’inutilizzabilità della documentazione prodotta dal contribuente a sostegno della prova contraria sulla mera circostanza che si trattasse di documentazione non prodotta dal contribuente all’atto della risposta al questionario, nemmeno considerando che la prova dell’avvertimento, al fine di farne derivare l’inutilizzabilità della documentazione, spetta all’Ufficio.

4. In conclusione, vanno accolti i primi tre motivi di ricorso e, assorbito il quarto motivo, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia – sezione staccata di Brescia affinchè, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame e provveda anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

 

 

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