Visto di conformità in ambito di S.T.P.: ammessa la stipula della polizza assicurativa da parte della società per visti di conformità apposti dai soci

by admintrib

La polizza assicurativa con apposito massimale (3 milioni almeno) necessaria per l’apposizione del visto di conformità, nel contesto di una STP, può essere stipulata dalla società per il visto di conformità apposto dai soci. Lo conferma l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 335 dell’1 giugno 2023. Non è invece rilevante il fatto che il socio utilizzi o meno l’abilitazione Entratel della s.t.p. per l’invio della dichiarazione da lui vistata.

L’A.d.E. chiarisce, venendo al supporto normativo e di prassi che l’articolo 22 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 al comma 1, prevede che, i professionisti ed i certificatori siano tenuti a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e, comunque, non inferiore a tre milioni di euro, al fine di garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata e al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore le somme di cui all’articolo 39, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

Il citato articolo 22, dunque, nel descrivere le caratteristiche della polizza assicurativa, non dispone alcun espresso divieto a che la stessa sia stipulata da un soggetto terzo a favore del professionista assicurato.

Coerentemente, con circolare n 28/E del 25 settembre 2014 è stato chiarito che, il professionista che presta attività in uno studio associato può «[…] anche utilizzare come garanzia di cui al citato articolo 22 del decreto n. 164 del 1999, la polizza assicurativa stipulata dallo studio medesimo per i rischi professionali, purché la stessa preveda un’autonoma copertura a garanzia dell’attività prestata dai singoli professionisti e rispetti le condizioni […]».

Pertanto, secondo la Direzione Centrale, non si ravvisano specifici impedimenti a che la STP stipuli ai sensi di quanto previsto dagli articoli 1890 e 1891 del codice civile in qualità di contraente, le polizze assicurative a favore dei singoli soci che, dotati di una propria abilitazione Entratel, intendono essere iscritti nell’elenco dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità, purché sia garantita la copertura di tutti i rischi, ovvero sia previsto un «[…]massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e, comunque, non inferiore a tre milioni di euro, […]», nonché siano rispettati in capo a tutti i soci assicurati i requisiti soggettivi richiesti dall’articolo 21 e nella polizza sia indicato il socio/soci della s.t.p. a favore del/dei quale/i la stessa è contratta. (cfr. risoluzione n. 23/E del 14 aprile 2016 e risposta ad interpello n. 245 del 13 aprile 2021).

All’atto della stipula della polizza occorrerà, dunque, tenere in debito conto dell’attività effettivamente svolta da ogni singolo socio assicurato e del numero complessivo dei clienti fruitori del visto di conformità, adeguando la stessa nel caso in cui vi sia, nel corso tempo, un incremento dei clienti medesimi. Non rileva, invece, come detto, la circostanza che il socio utilizzi o meno l’abilitazione Entratel della s.t.p. per l’invio della dichiarazione dal medesimo vistata.

 

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