IRAP: il mero valore assoluto dei costi non costituisce elemento utile per desumere il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione di un professionista

by admintrib

“In tema d’IRAP, il valore assoluto dei compensi e dei costi, ed il loro reciproco rapporto percentuale, non costituiscono elementi utili per desumere il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione di un professionista, atteso che, da un lato, i compensi elevati possono essere sintomo del mero valore ponderale specifico dell’attività esercitata, e, dall’altro, le spese consistenti possono derivare da costi strettamente afferenti all’aspetto personale (spese alberghiere o di rappresentanza, assicurazione per i rischi professionali o il carburante utilizzato per il veicolo strumentale), rappresentando, così, un mero elemento passivo dell’attività professionale, non funzionale allo sviluppo della produttività e non correlato all’implementazione dell’aspetto ‘organizzativo’”.

Questo il principio di diritto ribadito con ordinanza n. 37333 del 20 dicembre 2022 dalla Sezione Quinta della Corte di Cassazione (Pres. Fuochi Tinarelli, Rel. Saija).

Nei fatti a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione per l’anno 2008, ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, veniva notificata ad un architetto una cartella di pagamento concernente recupero a tassazione maggiore IRPEF, IVA e IRAP. Il contribuente impugnò la cartella limitatamente all’IRAP dinanzi alla C.T.P. di Roma che rigettò il ricorso. L’appello del contribuente venne respinto dalla C.T.R. Ricorreva dunque per cassazione il contribuente lamentando la violazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 446/997 per aver la C.T.R. ritenuto che ai fini della ripresa IRAP spettasse ad esso contribuente, e non all’Amministrazione Finanziaria, dimostrare che gli ingenti costi non fossero ricollegabili ad autonoma organizzazione.

Come ricordato dai Giudici di Legittimità “In tema di IRAP, qualora il contribuente impugni la cartella esattoriale, incombe sull’Amministrazione finanziaria l’onere di dimostrare il corretto esercizio del potere, indicando gli elementi di fatto necessari ad integrare il presupposto d’imposta” (Cass., Sez. Un., n. 9451/2016; Cass. n. 23999/2016)

La Corte, accolto il ricorso e rimessa la questione alla CTR in diversa composizione, ha rimarcato come la C.T.R. avesse errato: da un lato, nell’addossare al contribuente l’onere di dimostrare la non ascrivibilità dei costi ad una autonoma organizzazione della sua attività professionale, gravando invece sull’Agenzia l’onere di provare la ricorrenza del presupposto impositivo; dall’altro, nell’attribuire esclusiva rilevanza all’ammontare dei costi tout court, in rapporto con i ricavi, senza neppure discernere sulla loro natura e composizione.

(commento a cura del Dott. Lorenzo Tortelli)

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