IRAP: deducibili gli oneri Inail obbligatori a prescindere dal metodo di determinazione della base imponibile.

by AdminStudio

“La portata precettiva dell’art. 11, comma 1, lett. a), punto 1, del d.lgs. n. 446 del 1997 si estende a qualsiasi categoria di soggetto passivo, consentendo così la deducibilità dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro a prescindere dal metodo di determinazione (analitico o retributivo) della base imponibile, ove si tratti di costi effettivamente sostenuti ed inerenti all’attività svolta e soggetta a tassazione”.

Questo il principio di diritto ribadito con ordinanza n. 35642 del 20 dicembre 2023 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Giudicepietro, Rel. Cortesi).

Nei fatti un ente contribuente chiese all’Erario il rimborso dell’Irap versata in eccesso negli anni compresi fra il 2009 e il 2013 rappresentando di aver calcolato l’imponibile con il metodo “retributivo” previsto dall’art. 10 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, applicando l’aliquota dell’8,5% sull’ammontare degli emolumenti riconosciuti al proprio personale, e di non aver potuto godere della deduzione, prevista dal successivo art. 11, comma 1, lett. a), dei contributi versati per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, in quanto non prevista dal modello Irap, quantunque compatibile con il modello di liquidazione adottato. Il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione formatosi sulle istanze fu impugnato dall’Ente e la CTP accolse il ricorso. La CTR riformò invece la sentenza. La Corte, interessata dal ricorso della contribuente, annullò la sentenza d’appello con propria ordinanza n. 33043/2019. Il giudizio venne riassunti a cura dell’ente contribuente innanzi alla CTR e quest’ultima accolse la domanda di rimborso. L’Agenzia delle Entrate impugnava la pronunzia dei giudici regionali con ricorso per cassazione denunziando la violazione degli artt. 10, 10-bis e 11 del d.lgs. n. 446 del 1997, dell’art. 12 della l. 30 aprile 1969, n. 153 e degli artt. 48, 49 e 51 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

La Corte, respinto il ricorso, richiamando precedenti pronunce ha in particolare sottolineato, per un verso, “l’univocità del dato letterale della norma la quale prevede, testualmente, che «nella determinazione della base imponibile […] sono ammessi in deduzione […] i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro»” e, per altro verso, il fatto che “lo scopo della stessa sia quello di attribuire alla disposizione un valore precettivo che prescinde integralmente dal metodo di determinazione della base imponibile essendo attribuita alla discrezionalità del legislatore la scelta di ritenerlo rilevante con riferimento al fondamento d’imposta, e non anche che esso concorra in positivo alla determinazione della base imponibile, di modo che la deduzione abbia a comportare solo un azzeramento della sua incidenza sul calcolo dell’imposta” (Cass. n. 33043/2019; Cass. n. 11021/2019; Cass. n. 15036/2017).

 

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