ICI-IMU: la Corte Costituzionale ritiene inammissibili le questioni sollevate dalla CTR della Liguria per aver trattato insieme dei due tributi

by admintrib

La Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale relativamente alla disciplina dell’agevolazione ICI per l’abitazione principale, con riferimento alla ordinanza del 23 settembre 2020, della Commissione tributaria regionale della Liguria. La Commissione Regionale aveva infatt sollevato, in riferimento agli artt. 3, 16, 29 e 53 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale sia della normativa ICI che della successiva IMU con riferimento alla nota questione dei coniugi con differente residenza anagrafica.

Secondo il Giudice remittente le due normative, per come sono state coniugate dal “diritto vivente” farebbero venir meno qualunque agevolazione prima casa per i predetti tributi comunali nel caso di coniugi che non abbiano la stessa residenza anagrafica, diversamente da chi ha pure residenza diversa ma nello stesso Comune.

Secondo tale interpretazione dell’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, come modificato dall’art. 1, comma 173, lettera b), della legge n. 296 del 2006, e dell’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, sarebbe lesiva degli artt. 3, 16, 29 e 53 Cost. determinerebbe, sempre secondo i Giudici liguri, una disparità di trattamento tra coppie coniugate che hanno residenza anagrafica nello stesso Comune e quelle che hanno residenza anagrafica in Comuni diversi; e, ancora, una disparità di trattamento tra le coppie coniugate, da un lato, e le coppie di fatto o le unioni civili, dall’altro, «consentendo alle prime una o nessuna, detrazione, a differenza dalle altre, alle quali possono spettarne anche due».

Inoltre la predetta interpretazione introdurrebbe «un irrazionale onere» (con ricadute anche economiche) alla libertà di circolazione e soggiorno delle coppie coniugate rispetto alle altre, in base esclusivamente alla scelta della diversa residenza anagrafica dei coniugi; nonché una irragionevole correlazione di una parte della capacità contributiva dei coniugi al solo fatto formale della loro residenza anagrafica;

Con l’ordinanza n. 107/22 del 28 aprile 2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale con una succinta motivazione che fa leva sul modo con cui è formulata l’ordinanza di rinvio della CTR della Liguria.

Per i Giudici della Consulta va rilevata d’ufficio la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, perché formulata in modo oscuro e contraddittorio, con conseguenti ripercussioni in termini di ambiguità del petitum. In particolare, le doglianze sono strutturate in modo da risultare condizionate, in modo inscindibile, da elementi che attengono unicamente alla disciplina dell’IMU, la quale, come già rilevato, non assume alcuna rilevanza nel giudizio a quo. La CTR della Liguria, infatti, censura in modo unitario entrambe le norme sull’ICI e sull’IMU «nella parte in cui, secondo il “diritto vivente”, escludono la riduzione/esenzione dall’imposta per i coniugi con residenza anagrafica e dimora abituale in immobili situati in diversi territori comunali, di fatto escludendo la prova contraria della parte interessata, Comune o Contribuente, in quanto è la stessa certificazione anagrafica a costituire prova documentale della residenza/dimora abituale attuali».

Dunque, dichiarata manifestamente inammissibile la doglianza relativa all’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, la richiesta unitariamente alla Corte risulta oscura e contraddittoria, perché volta a censurare gli effetti asseritamente preclusivi del diritto vivente relativi a un elemento – il requisito della residenza anagrafica – che nel contesto della disciplina dell’ICI ha invece, per espressa disposizione normativa, solo valenza di presunzione legale relativa. Tale profilo, continua l’ordinanza della Corte, non è assolutamente chiarito dal rimettente, il quale si limita a configurare sulla base dei medesimi motivi una doppia identica censura al contempo sulla disciplina agevolativa dell’ICI e dell’IMU, con ciò viziando irrimediabilmente la questione.

Va ricordato che sulla questione, in relazione all’altra ordinanza di rinvio, francamente più precisa e strutturata, della Commissione tributaria provinciale di Napoli, disposta con l’ordinanza n. 2985 del 22 novembre 2021, la Corte Costituzionale aveva emesso il comunicato stampa del 24 marzo 2022, decidendo di sollevare davanti a se stessa la questione di costituzionalità dell’art. 13 citato.

Con l’ordinanza n.94 del 12 aprile 2022 (redattore il giudice Luca Antonini), poi, la Corte costituzionale aveva illustrato le ragioni della decisione spiegando che la questione sollevata dalla CTP partenopea riguarda solo la normativa IMU e che la disposizione e’ censurata nella parte in cui non prevede l’esenzione qualora «uno dei suoi componenti (del nucleo familiare – ndr – sia residente anagraficamente e dimori in un’immobile ubicato in altro comune».

In questo caso la Consulta ha già riconosciuto che l giudice a quo ha adeguatamente motivato in ordine alla impraticabilita’ di un’interpretazione costituzionalmente orientata e che “questa Corte non puo’ esimersi, ai fini della definizione del presente giudizio, dal risolvere pregiudizialmente le questioni di legittimita’ costituzionale del quarto periodo dell’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito e successivamente modificato dalla legge n. 147 del 2013, nella parte in cui, ai fini del riconoscimento della relativa agevolazione, definisce quale abitazione principale quella in cui si realizza la contestuale sussistenza del duplice requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale non solo del possessore ma anche del suo nucleo familiare, in riferimento agli artt. 3, 31 e 53, primo comma, Cost.”

Quindi la vicenda è tutt’altro che conclusa ed il fatto che la Consulta abbia sollevato, disponendone la trattazione innanzi a se’, questioni di legittimita’ costituzionale del quarto periodo dell’art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 1, comma 707, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, fa pensare che l’esito finale sia diverso da quello della ordinanza in commento.

 

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