Giudicato esterno in ambito di solidarietà tributaria: non opera solo quando nei confronti del coobbligato si sia formato un altro giudicato definitivo di segno diverso o quando la decisione sia dovuta alla specifica situazione giuridica personale.

by AdminStudio

“In ambito di solidarietà tributaria – qual è quella sussistente, ai fini dell’imposta di registro, ex art.57 d.P.R. 131/86 – fermo restando il principio generale di cui al 1^ comma dell’articolo 1306 cit., secondo cui la sentenza non fa stato nei confronti dei debitori in solido che non abbiano partecipato al giudizio – opera tuttavia, pure in detta materia, il limite apportato a questo principio generale dal 2^ comma della norma in esame; in forza del quale il debitore che non abbia partecipato al giudizio può opporre la sentenza a lui favorevole al creditore, salvo che essa sia fondata su ragioni personali al condebitore nei cui confronti è stata emessa”.

Questo il principio di diritto ribadito con sentenza n. 2783 del 30 gennaio 2024 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Sorrentino, Rel. Balsamo).

Nei fatti una s.r.l. ricorreva per la cassazione della sentenza depositata dalla CTR del Lazio, che, in controversia su impugnazione di un avviso di liquidazione per imposta di registro su contratto di affitto di ramo aziendale aveva respinto l’appello proposto dalla medesima nei confronti dell’amministrazione finanziaria, avverso la sentenza resa dalla CTP di Roma. In particolare la CTR aveva escluso l’applicabilità del giudicato esterno con riferimento alla sentenza pronunciata nei confronti del notaio rogante la medesima cessione d’azienda, in considerazione della diversità dei soggetti coinvolti.

Come ricordato dalla Corte la regola di estensione soggettiva del giudicato “trova anzi, in materia tributaria, argomento ulteriore nella intrinseca unitarietà della funzione amministrativa di accertamento impositivo. E può dirsi inoperante solo quando nei confronti dello stesso coobbligato, rimasto estraneo al giudizio definitosi con il giudicato favorevole, si sia formato un altro giudicato di segno diverso; atteso che, in tal caso, l’estensione ultra partes degli effetti favorevoli del giudicato trova ostacolo invalicabile nella preclusione ormai maturatasi con l’avvenuta definitività della sua specifica posizione”.

I Giudici, accolto il ricorso, hanno dunque sottolineato come il giudicato invocato dagli enti ricorrenti ha, in effetti, stabilito l’infondatezza della pretesa impositiva (pervenendo così all’annullamento dell’atto nei confronti del notaio rogante) per ragioni attinenti non alla specifica posizione personale di costui, bensì all’elemento oggettivo comune a tutti i co-obbligati in solido alla registrazione.

 

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