“La parte che eccepisce il giudicato esterno ha l’onere di provare il passaggio in giudicato della sentenza resa in altro giudizio, non soltanto producendola, ma anche corredandola dell’idonea certificazione ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ., dalla quale risulti che la pronuncia non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere che la mancata contestazione di controparte sull’affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere della controparte medesima dimostrare l’impugnabilità della sentenza”.
Questo il principio di diritto ribadito con sentenza n. 6092 del 28 febbraio 2023 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Sorrentino, Rel. Fracanzani).
Nei fatti una contribuente veniva attinta da un avviso di accertamento con cui venivano ripresi a tassazioni i maggiori redditi accertati in capo s.r.l. di cui era socia. In particolare l’Ufficio emetteva il predetto atto impositivo dopo aver notificato alla società un avviso di accertamento, la cui impugnazione veniva rigettata dalla CTP di Teramo con sentenza n. 357/01/11, non appellata. La CTP apprezzava parzialmente la difesa della contribuente. La CTR accoglieva, invece, l’appello promosso dall’Ufficio sul presupposto fosse incontestata tra le parti la circostanza che la citata sentenza della CTP di Teramo fosse ormai cosa giudicata, dovendosi ritenere irrilevante la sua mancata produzione documentale in causa e ritenendo che essa facesse stato anche nei confronti della ricorrente in forza dell’efficacia espansiva del giudicato. Ricorreva per cassazione la contribuente.
La Corte, accolto il ricorso della contribuente, ha chiarito come nel caso in esame “la CTR abbia deciso la fattispecie sottoposta al suo scrutinio senza aver acquisito copia della sentenza, corredata di idonea certificazione, sì facendo mal governo dei suindicati principi”.
(commento a cura del Dott. Lorenzo Tortelli)