Accertamento a mezzo di studi di settore: obbligatoria, a pena di nullità, l’attivazione del contradditorio preventivo con il contribuente

by admintrib

“L’applicazione degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sé considerati, ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente””.

Questo il principio di diritto ribadito con ordinanza n. 6133 del 1° marzo 2023 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Virgilio, Rel. Nonno).

Nei fatti con avviso di accertamento emesso nei confronti di una s.r.l. l’Agenzia delle entrate contestava la deducibilità di alcuni costi e ricostruiva i ricavi induttivamente in applicazione degli studi di settore. La società, vistasi disattendere le proprie doglianze, ricorreva per Cassazione per non essendosi pronunciata la CTR con riferimento al motivo di appello relativo all’illegittimità della ripresa riguardante i ricavi per non essere stato attivato il contraddittorio preventivo.

Come ricordato dalla Corte, con riferimento all’accertamento a mezzo di studi di settore, “il contraddittorio preventivo è centrale, con conseguente illegittimità dell’accertamento ove detto contraddittorio non sia stato instaurato”. Ed è proprio in tale ambito che “il contribuente ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli standards o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame”.

Pertanto, come precisato dai Giudici di Legittimità, “l’eventuale avviso di accertamento emesso all’esito del contraddittorio non può essere motivato unicamente sul rilievo dello scostamento, ma deve essere integrato con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente”.

La Corte, accolto il ricorso, ha chiarito come nel caso di specie la società avesse proposto, sia in primo grado sia in appello, uno specifico rilievo concernente l’illegittimità dell’accertamento fondato su studi di settore e non preceduto dal contraddittorio; questione non affrontata in alcun modo dalla CTR.

(commento a cura del Dott. Lorenzo Tortelli)

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