Con risposta a interpello n. 230 del 1° marzo 2023 le Entrate hanno chiarito come la comunicazione da parte del cessionario comunitario di un numero di identificazione IVA valido è condizione sostanziale per l’applicazione della non imponibilità di un’operazione.
Nei fatti una Società, operante nel settore del packaging flessibile attraverso un sito web, rendeva noto che, durante l’inserimento dell’ordine nella procedura on line, alcuni clienti comunitari hanno indicato una partita IVA non presente nella banca dati VIES.
La Società chiedeva dunque chiarimenti in merito all’interpretazione del combinato disposto degli artt. 38bis, 40 e 41 del decreto legge del 30 agosto 1993 n. 331: in particolare, se le operazioni di vendita poste in essere nei confronti di soggetti la cui partita IVA non risulti iscritta al VIES siano da considerare non imponibili ai sensi dell’art. 41, primo comma, lett. b) del d.l. n. 331 del 1993, oppure da assoggettare ad IVA in Italia.
Come noto in base all’art. 41, primo comma, lettera a), del D.L. n. 331 del 1993, sono non imponibili ”le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di un altro Stato membro, dal cedente o dall’acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta […]”
Pertanto affinché un’operazione possa essere qualificata come cessione intracomunitaria non imponibile devono sussistere congiuntamente una serie requisiti: 1) la soggettività passiva ai fini IVA e in diversi paesi dell’Unione europea del cedente e del cessionario; 2) il trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni; 3) l’onerosità dell’operazione; 4) l’effettiva movimentazione dei beni dall’Italia e arrivo in un altro Stato membro.
Inoltre, come precisato dall’Ufficio, secondo la previsione di cui all’art. 41 comma 2ter, del d.l. 331/1993 (introdotto in attuazione dell’art. 138 della Direttiva 2006/112/CE, c.d. ”Direttiva IVA”, come modificato dalla Direttiva UE 2018/1910 del Consiglio del 4 dicembre 2018, c.d. direttiva ”quick fixes”): ”Le cessioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettera c), costituiscono cessioni non imponibili a condizione che i cessionari abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito da un altro Stato membro (enfasi aggiunta) e che il cedente abbia compilato l’elenco di cui all’articolo 50, comma 6, o abbia debitamente giustificato l’incompleta o mancata compilazione dello stesso”.
L’Agenzia ha dunque chiarito che, a seguito dell’introduzione del nuovo comma 2 ter dell’art. 41 del d.l. 331/1993, la comunicazione di un numero di identificazione IVA valido diventa una condizione sostanziale per l’applicazione della non imponibilità anziché un mero requisito di forma.
(commento a cura del Dott. Lorenzo Tortelli)