Estinzione della società prima della notifica dell’avviso d’accertamento: le sanzioni amministrative a carico di quest’ultima per la violazione di norme tributarie non sono trasmissibili ai soci

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“A seguito dell’estinzione della società, le sanzioni amministrative a carico di quest’ultima per la violazione di norme tributarie non sono trasmissibili ai soci ed al liquidatore, trovando applicazione l’art. 8 del d.lgs. n. 472 del 1997, che sancisce l’intrasmissibilità delle stesse agli eredi, in armonia con il principio della responsabilità personale, codificato dall’art. 2, comma 2 , del detto decreto, nonché, in materia societaria, con l’art. 7, comma 1, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni in I. n. 326 del 2003, che ha introdotto la regola della riferibilità esclusiva alle persone giuridiche delle sanzioni amministrative tributarie”.

Questo il principio di diritto ribadito con ordinanza n. 30011 del 13 ottobre 2022 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Bruschetta, Rel. Federici).

Nei fatti a seguito di verifica condotta nei confronti di una S.r.l. l’Agenzia delle entrate notificò avviso d’accertamento, con cui imputò il mancato versamento di IVA per l’anno d’imposta 2005, oltre che sanzioni. L’avviso di accertamento fu notificato alla società, quando ormai già cancellata, nonché ai due soci e all’ex liquidatore. A seguito della iscrizione a ruolo delle pretese ai fini iva e delle relative sanzioni l’agente della riscossione notificò ad uno degli ex soci la cartella di pagamento comprensiva di interessi e sanzioni. Il contribuente impugnò la cartella e nel contenzioso seguitone la CTP di Massa Carrara accolse in parte il ricorso, riducendo il debito nella misura della metà in ragione della quota di capitale posseduta. L’appello dell’Agenzia delle entrate fu accolto dalla CTR della Toscana con riferimento alle sanzioni, ritenute anch’esse dovute. Ricorreva dunque per cassazione il contribuente quanto alla erronea imputazione di responsabilità anche con riguardo alle pretese sanzionatorie.

Come ricordato dalla Corte costituisce principio consolidato quello secondo cui “l’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, determina un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all’ente non si estinguono – venendo altrimenti sacrificato ingiustamente il diritto dei creditori sociali – ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti pendente societate” (Sez. U, 12 marzo 2013, n. 6070; cfr. anche, ex multis, Cass., 30 luglio 2020, n. 16362).

Del resto, come evidenziato dai Giudici di Legittimità, diverse conclusioni vanno invece raggiunte in merito alle sanzioni amministrative in quanto, in applicazione dell’art. 8 del d.lgs. n. 472 del 1997, a seguito dell’estinzione della società, le sanzioni amministrative a carico di quest’ultima per la violazione di norme tributarie non sono trasmissibili ai soci ed al liquidatore salvo ipotesi di corresponsabilità.

La Corte, cassata la sentenza, decidendo nel merito ha dunque sancito come, nel caso di specie, tenuto conto del fenomeno successorio rispetto alla società estinta, al socio non potevano essere comminate le sanzioni relative al mancato pagamento dell’IVA.

(commento a cura del Dott. Lorenzo Tortelli)

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