Estensione del giudicato favorevole in corso del giudizio di legittimità: ammessa se si è verificata dopo la conclusione del giudizio di appello. Conseguente cessazione della materia del contendere

by admintrib

La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, nella Ordinanza 2 maggio 2022, n. 13808 (Pres. De Masi, Rel. Russo) dichiara la cessata materia del contendere nella vicenda di una ipotesi riqualificatoria ex art. 20 del DPR 131/86. Infatti dopo la sentenza di appello si era formato il giudicato su una identica causa di altro coobbligato e questi aveva ottenuto addirittura un intervento in autotutela da parte dell’Agenzia.

Dinanzi alla Suprema Corte la parte ricorrente ha allegato detti documenti, pur senza formulare rinuncia agli atti del giudizio né richiesta di cessazione della materia del contendere.

Per la Cassazione “Deve tuttavia ritenersi sostanzialmente cessata la materia del contendere in relazione ai consolidati principi espressi da questa Corte di legittimità in merito alla estensione del giudicato favorevole, (v. Cass. n. 3306/ 2003; Cass. n. 14696/ 2008;Cass. n. 21170/ 2016) e del conseguente provvedimento di autotutela che li recepisce. L’estensione del giudicato favorevole può infatti essere chiesta anche nel corso del giudizio di legittimità se il giudicato si è formato dopo la conclusione del processo di appello (Cass. n. 14696 del 2008; Cass. n. 25401 del 2015; Cass. n. 21170 del 2016)”.

Nella specie, la sentenza nei confronti del coobbligato, depositata dal ricorrente era passata in giudicato nel 2015. Essa è quindi successiva alla conclusione del giudizio di appello nel quale è stata pronunciata la sentenza che è stata impugnata.

Il provvedimento adottato dall’Agenzia delle entrate documentato dalla parte ricorrente fa applicazione di questi principi. Ne consegue la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.

 

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