E’ “ante tempus” l’avviso di accertamento emanato prima dei 60 giorni dal verbale, anche se sono già pervenute le osservazioni del contribuente

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Interessante il caso esaminato dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione nell’ordinanza 26932 del 13 settembre 2022 (Pres. Sorrentino, Rel. De Rosa).

Con uno specifico motivo di ricorso, il ricorrente aveva infatti denuncia il vizio di cui all’art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ. per omessa pronuncia, da parte dei giudici di secondo grado, sul motivo di ricorso –ribadito nelle contraddizioni in appello – relativo alla nullità dell’impugnato avviso di accertamento per violazione dell’art. 12, comma 7, della legge del 27 luglio 2000, n. 212. Con esso si portava infatti all’attenzione della Corte l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, il giudice di appello non si è pronunciato sulla presunta violazione, per l’anno 2002, dell’art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 laddove dispone che l’avviso di accertamento non possa essere emanato prima del termine di 60 giorni dalla notifica del processo verbale di constatazione, salvo casi di particolare motivata urgenza. Parimenti con il successivo motivo, il ricorrente denunciava il vizio di cui all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ. Violazione di legge. Violazione dell’art. 12, comma 7, della legge del 27 luglio 2000, n. 212. proponendo la stessa doglianza di cui al precedente motivo sotto il profilo dell’error in iudicando.

La Corte rileva che nel caso di specie, l’avviso di accertamento è stato notificato al contribuente a distanza di 23 giorni dalla consegna del PVC su cui lo stesso trovava fondamento. Con un noto arresto (Cass. 05/10/2012, n. 16999), è già stato affermato come deve considerarsi che la Corte costituzionale (Ordinanza 24/07/2009, n. 244 ) e la Corte medesima (Cass.03/11/2010, n. 22320) hanno puntualizzato che la previsione dell’art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000 implica – in applicazione dell’art. 7, comma 1, legge n. 212 del 2000, artt. 3 e 21-septies, legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 42, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e art. 56 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 – la sanzione di nullità dell’avviso di accertamento emesso in violazione del termine dilatorio e in assenza di motivazione sull’urgenza che ne ha determinato l’adozione.

Ciò, peraltro, senza che al criterio possa derogarsi nel caso che il contribuente presenti osservazioni prima dello spirare del termine previsto dall’art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000 posto che, ai sensi di tale disposizione, solo con lo spirare di detto termine, si consuma la sua facoltà di esporre osservazioni e richieste all’Ufficio impositore.

Quindi restando assorbite le ulteriori doglianze la Corte, decidendo nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto (ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.), pronuncia l’accoglimento del ricorso promosso dalla società contribuente con conseguenziale annullamento dell’avviso di accertamento impugnato.

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