Ancora le notifiche degli atti impositivi (nel caso specifico di una cartella di pagamento) all’attenzione della Corte di Cassazione. Segnaliamo a tal riguardo l’ordinanza della Sesta Sezione n. 27446 del 20 settembre 2022 (Pres. Luciotti, Rel. Fracanzani).
Il contribuente aveva eccepito, relativamente alla sentenza della CTR che alla notifica della cartella avvenuta a mani della moglie convivente, non fosse mai seguita la raccomandata informativa di cui all’art. 60 d.P.R. 600/73.
Sul punto, i Giudici di Legittimità rammentano che in tema di avviso di accertamento, l’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall’art. 139, comma 2, c.p.c., anche ove sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, ritiene l’invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall’ufficio delle imposte (Cass. V, n. 2868/2017).
Nel caso di specie, invece, non vi erano dubbi che la notifica fosse avvenuta a mani (e non in forma semplificata tramite servizio postale), con consegna alla moglie convivente del contribuente.
Ne consegue che trova applicazione la lettera b ii ) del primo comma art. 60 D.P.R. 600/1973, vigente ratione temporis (perché introdotta con d.l. n. 223/2006), raccomandata del cui invio dev’essere data prova.
Per contro, dall’esame dei fascicoli, emerge che la consegna a mani sita stata fatta da messo comunale e risulta non intellegibile ogni ulteriore riferimento all’invio della prefata raccomandata, dovendosi quindi concludere nel senso che la prova richiesta non è stata fornita.
Viene quindi accolto il ricorso del contribuente con condanna alle spese del giudizio di legittimità per il concessionario.