Reverse Charge ex art 17, comma 5, D.P.R. IVA: irrilevante che il cessionario debba occuparsi direttamente del processo intermedio di lavorazione

by admintrib

“Il regime dell’inversione contabile di cui all’art. 17, quinto comma, d.P.R. n. 633 del 1972, allorché prevede che le cessioni abbiano ad oggetto imponibili d’oro da investimento oppure materiale d’oro oppure prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, postula che il metallo ceduto si caratterizzi per il suo “tenore” e sia destinato non all’immediato consumo, ma alla sua trasformazione in un altro oggetto che avvii un nuovo ciclo economico, senza che assuma invece rilevanza il fatto che il cessionario debba egli stesso occuparsi direttamente del processo intermedio di lavorazione, stante la funzione da esso assolta di snellire il processo di riscossione al fine di prevenire le condotte di evasione per quei beni e quelle prestazioni che, per le loro caratteristiche, sono a rischio frodi.”.

Questo il principio di diritto ribadito con ordinanza n. 26760 del 12 settembre 2022 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Perrino, Rel. Pirari).

Nei fatti l’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di una s.n.c. tre distinti avvisi di accertamento, relativi agli anni 2011, 2012 e 2013, contestando l’illegittima applicazione del reverse charge di cui all’art. 17, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972. La società aveva infatti emesso fatture senza indicazione dell’Iva nei confronti di una s.p.a. esercente attività di intermediazione dell’oro; secondo l’Ufficio invece la condizione essenziale per l’applicazione del regime del reverse charge doveva risiedere nel fatto che il cessionario dell’oro venduto svolgesse effettivamente attività di fusione e trasformazione industriale del materiale e che solo tale circostanza consentisse di assimilare, ai fini del trattamento Iva, l’acquisto dei suddetti beni di oro usato ad un acquisto di oro industriale. Dopo gli esiti negativi nei primi due gradi del giudizio ricorreva per cassazione la società lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 17, comma 5, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

I Giudici di Legittimità hanno ricordato che ai fini della corretta applicazione del meccanismo del reverse charge ex art. 17 comma 5 del D.P.R. IVA, non rileva affatto che l’attività di trasformazione del materiale d’oro o del semilavorato sia eseguita direttamente dal cessionario dell’operazione; costituiscono invece requisiti fondamentali per la sua applicazione: a) la purezza del prodotto d’oro e b) la non immediata destinazione al consumo del bene ceduto (vedi Cass., Sez. 5, 6/4/2022, n. 11109).

Come infatti affermato dalla Corte ai fini dell’applicazione del regime d’inversione contabile “la questione fondamentale non sta tanto nel fatto che il bene ceduto sia un prodotto semilavorato, quanto piuttosto che si tratti di un prodotto d’oro ed il suo “tenore”, con la conseguenza che «è il livello di purezza dell’oro contenuto nel bene ad essere decisivo per determinare se una cessione di materiale d’oro o di prodotti semilavorati rientri o no nell’ambito di applicazione dell’art. 198, paragrafo 2, della direttiva IVA», come affermato dalla Corte giust. in causa C-550/14, cit., punto 42, citata nella pronuncia, e che ai fini dell’applicazione dell’art. 17, quinto comma, d.P.R. n. 633 del 1972, è necessario e sufficiente «che si tratti di prodotti non immediatamente destinati al consumo e che rispondano ai requisiti di purezza stabiliti dalla norma medesima»” (vedi Cass., Sez. 5, 6/4/2022, n. 11109).

La Corte, accolto il ricorso, ha dunque evidenziato come i giudici di merito non si sono affatto attenuti a tale principio avendo evidenziato come la cessionaria avesse svolto soltanto attività di acquisizione di materiale d’oro usato e di prodotti d’oro a magazzino e invenduti dalla cedente, senza sottoporli ad alcuna lavorazione (in quanto provvedeva a cederli a terzi che si occupavano poi della loro trasformazione) e avendo perciò concluso che l’operazione esaminata fosse soggetta al regime ordinario e non a quello di inversione contabile.

(commento a cura del Dott. Lorenzo Tortelli)

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