IVA detraibile anche se chi la incassa non la versa all’Erario

by admintrib

La Corte di Giustizia UE nella sentenza di cui alla causa C-227/21 del 15 settembre 2022 ha risolto un caso suscettibile di aprire un nuovo fronte di possibile indetraibilità dell’IVA da parte di chi l’ha invece regolarmente pagata al fornitore.

Il principio di diritto enunciato censura la normativa nazionale (ne caso specifico lituana) che si traduca di fatto nel negare all’acquirente il diritto di detrarre l’imposta sul valore aggiunto (IVA) assolta a monte per il solo fatto che questi sapeva o avrebbe dovuto sapere che il venditore si trovava in difficoltà finanziarie, oppure in uno stato di insolvenza, e che tale circostanza poteva comportare la conseguenza che il venditore medesimo non avrebbe versato o non sarebbe stato in grado di versare l’IVA all’erario.

Dunque i Giudici europei confermano che fuori dai casi di frode o di abuso il cessionario può detrarre l’IVA addebita in via di rivalsa dal cedente anche se quest’ultimo non l’ha corrisposta all’Erario.

Nel caso specifico le autorità fiscali della Lituania hanno recuperato a tassazione, non riconoscendola, la detrazione dell’IVA operata in sede di acquisto di un bene immobile soggetto ad una procedura esecutiva.

Ciò sul presupposto che il cessionario sapesse o dovesse sapere che il cedente non avrebbe versato l’imposta all’Erario, essendo sottoposto ad una procedura di risanamento aziendale dovuta al proprio stato in insolvenza.

Il riferimento, nel caso specifico, è all’art. 168, lettera a), della direttiva n. 2006/112/CE il quale prevede che il soggetto passivo ha il diritto, nello Stato membro in cui effettua operazioni imponibili di detrarre dall’importo dell’imposta di cui è debitore l’IVA dovuta o assolta in tale Stato membro per i beni che gli sono o gli saranno ceduti e per i servizi che gli sono o gli saranno resi da un altro soggetto passivo, ma solo “Nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta”

Come è noto la giurisprudenza comunitaria consente ormai alle Autorità fiscali e ai giudici nazionali negare il diritto alla detrazione se è dimostrato, alla luce di elementi obiettivi, che il medesimo è stato esercitato in modo fraudolento o abusivo (causa C-189/18, Glencore Agriculture Hungary). Ciò almeno se la frode a monte sia riconoscibile dal cessionario, come si è oramai affermato anche nella nostra giurisprudenza interna con riferimento agli acquisti provenienti da fornitori di dubbia affidabilità (inesistenza soggettiva del venditore).

In questo caso, con una lettura espansiva il giudice lituano ha sollevato dubbi relativamente all’interpretazione dell’art. 168, lettera a), della direttiva n. 2006/112/CE, rilevando tuttavia alcune circostanze che avrebbero fatto propendere per la legittimità della detrazione.

In primo luogo la costante giurisprudenza (oggi confermata) per cui non osta alla detrazione dell’iva il fatto che essa non sia versata dal fornitore (causa C-610/19, Vikingo Fővállalkozó; causa C-552/16, Wind Innovation 1; causa C-285/11, Bonik).

In secondo luogo, la libertà di scelta, riconosciuta dalla giurisprudenza UE, riguardo le strutture organizzative e le modalità operative  più idonee per le loro attività economiche, anche al fine di limitare gli oneri fiscali (C-419/14, WebMindLicenses) e non sono tenuti a porre in essere l’operazione che implica un maggiore debito d’imposta (causa C-103/09, Weald Leasing).

In terzo luogo, la circostanza specifica che il cessionario ha acquisito dal debitore la proprietà di un bene immobile di rilevante valore in esito a una procedura esecutiva stabilita dalla legge e dunque non sia da ritenere che lo scopo unico o principale di tale operazione fosse quello di ottenere un vantaggio fiscale.

La Corte conferma le conclusioni dell’Avvocato generale presentate il 5 maggio 2022, affermando che deve escludersi che l’Amministrazione finanziaria possa negare il diritto alla detrazione dell’IVA esercitato dal cessionario che sapesse o dovesse sapere che il cedente non avrebbe versato l’imposta all’Erario, essendo sottoposto a una procedura di risanamento aziendale dovuta al proprio stato in insolvenza. La difficoltà finanziaria affrontata dal cedente, anche se conosciuta dal cessionario, non consente infatti di escludere la detrazione, non avendo questi certamente partecipato ad una frode IVA o commesso un abuso di diritto.

Ciò anche in ossequio al principio di neutralità fiscale dell’IVA per il quale il soggetto passivo acquirente non può certamente restare inciso dal tributo per acquisti di beni e servizi effettuati nell’ambito dell’attività economica.

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