Direttiva Madre-Figlia ed esenzione dalle ritenute sui dividendi: la Cassazione valorizza i requisiti sostanziali stabiliti dall’art. 27-bis D.P.R. 600/1973

by AdminStudio

“L’acquisizione della certificazione dell’Autorità fiscale straniera entro la data di pagamento degli utili è posta unicamente nell’interesse della società “figlia”, al fine di valutare se possa darsi seguito alla richieste, proveniente dalla società “madre”, di usufruire del regime di esenzione previsto dalla citata norma, con la conseguenza che, laddove essa, al momento della distribuzione dei dividendi, applichi tale esenzione senza avere preventivamente ottenuto tale certificazione, resta impregiudicata l’operatività del regime in questione, fatta salva la responsabilità della partecipata italiana (quale sostituto d’imposta) per l’ipotesi in cui l’esenzione accordata si riveli ex post illegittima, per la comprovata assenza dei requisiti sostanziali stabiliti dal comma 1 dell’art. 27-bis D.P.R. n. 600/1973”

Questo quanto affermato con Ordinanza n. 13128 del 7 maggio 2026 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Napolitano, Rel. Le Noci) in tema di regime di esenzione da ritenuta sui dividendi transfrontalieri ex art. 27-bis del D.P.R. 600/1973, nel quadro di attuazione della Direttiva Madre-Figlia.

Il caso trae origine dalla distribuzione da parte di una società italiana di dividendi alla controllante danese operata nel 2007 in parte mediante bonifico e in parte mediante compensazione contabile. La controllata italiana applicava il regime di esenzione da ritenuta previsto dall’art. 27-bis, pur non disponendo, al momento dei pagamenti, della certificazione dell’autorità fiscale danese richiesta dal comma 2 della norma, certificazione che risultava rilasciata solo il 9 luglio 2007, quindi successivamente alla distribuzione degli utili. Sulla base di tale rilievo, l’Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di accertamento, negando l’esenzione e contestando l’omessa applicazione delle ritenute. In primo grado la Commissione Tributaria Provinciale di Torino annullava gli atti per violazione dell’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente (L. 212/2000), ritenendo illegittima l’anticipata emissione degli atti prima del decorso dei 60 giorni dalla chiusura delle operazioni di verifica. La CTR Piemonte confermava poi la decisione, ma con diversa motivazione: da un lato riconosceva che la contribuente possedeva i requisiti sostanziali per beneficiare dell’esenzione; dall’altro qualificava il ritardo nella produzione della certificazione come violazione meramente formale, valorizzando i principi di collaborazione e buona fede nonché la sostanziale irrilevanza, per l’Erario, della scelta di non applicare le ritenute per poi chiederne il rimborso. L’Agenzia ricorreva per cassazione.

Nel merito, la Cassazione ha richiamato espressamente il precedente del 2023 (Cass. n. 27646), ribadendo che la tardiva trasmissione del certificato dell’autorità fiscale estera non pregiudica il diritto della società madre all’esenzione da ritenuta, ove sussistano i presupposti sostanziali stabiliti dall’art. 2 della Direttiva Madre-Figlia, cui l’art. 27-bis dà attuazione. La funzione della certificazione è delineata in termini chiari: essa è posta nell’interesse della società figlia, quale elemento di ausilio per valutare se accogliere la richiesta della controllante di applicare il regime di esenzione; il suo mancato possesso al momento del pagamento non incide, tuttavia, sull’operatività del regime, fermo restando il rischio, per la partecipata italiana, di rispondere quale sostituto d’imposta qualora ex post emerga l’assenza dei requisiti sostanziali.

La Corte ha quindi ritenuto conforme a diritto la decisione della CTR, che aveva qualificato il difetto temporale della certificazione come elemento meramente formale e accertato, sul piano fattuale, la sussistenza di tutti i requisiti sostanziali per l’esenzione alla data di distribuzione dei dividendi. Da ciò il rigetto del ricorso dell’Agenzia.

Sul piano sistematico, l’ordinanza consolida una lettura sostanzialistica dell’art. 27-bis, in linea con l’impostazione unionale, ridimensionando il ruolo della certificazione estera a strumento probatorio e gestionale e non a condizione costitutiva del diritto all’esenzione. La responsabilità del sostituto d’imposta non viene esclusa, ma spostata sul piano della corretta verifica dei presupposti sostanziali, mentre la dimensione formale – pur rilevante in ottica organizzativa e di controllo – non può più assurgere a fattore dirimente per l’imposizione di ritenute alla fonte in presenza di strutture societarie genuinamente riconducibili all’ambito di applicazione dell’art. 27-bis.

 

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