Terreni agricoli, coltivatori diretti e dichiarazione IMU: la Cassazione valorizza il principio di leale collaborazione e la conoscenza aliunde dell’ente impositore

by AdminStudio

Con la sentenza n. 13669 del 11 maggio 2025 la Corte di Cassazione, Sez. tributaria (Pres. Stalla, Rel. Candia), interviene su un tema di significativo rilievo sistematico in materia di IMU: l’estensione e i limiti dell’obbligo dichiarativo ai fini del riconoscimento dell’esenzione per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, ai sensi dell’art. 1, comma 13, L. n. 208/2015.

La controversia trae origine dall’impugnazione di sei avvisi di accertamento con cui un Comune liquidava l’IMU 2016 in relazione a terreni di cui i contribuenti erano comproprietari e per i quali essi rivendicavano l’esenzione, deducendo la natura agricola delle aree e la conduzione diretta in qualità di coltivatori diretti. La Commissione tributaria regionale del Veneto aveva rigettato l’appello, reputando assorbente la mancanza di apposita dichiarazione IMU volta a rappresentare le ragioni dell’esenzione, con specifica indicazione dei terreni, ritenendo che la qualità soggettiva dei contribuenti e la conduzione diretta fossero elementi di fatto noti solo al contribuente, di natura variabile, e perciò insuscettibili di conoscenza da parte dell’ente impositore senza adempimento dichiarativo.

Investita del ricorso per cassazione, la Suprema Corte ricostruisce anzitutto il quadro normativo di riferimento, muovendo dall’esenzione introdotta dall’art. 1, comma 13, L. n. 208/2015 per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP iscritti nella previdenza agricola, e richiamando la soppressione generalizzata dell’obbligo dichiarativo in materia ICI disposta dall’art. 37, comma 53, D.L. n. 223/2006, salvo il mantenimento di specifici adempimenti nei casi in cui l’imposta sia ridotta o gli elementi rilevanti dipendano da atti non gestibili con le procedure telematiche di cui all’art. 3-bis D.Lgs. n. 463/1997.

In materia di IMU, l’art. 13, comma 12-ter, D.L. n. 201/2011 e il D.M. 30 ottobre 2012 definiscono i casi in cui la dichiarazione deve essere presentata, stabilendo che l’obbligo dichiarativo sorge solo quando intervengano variazioni rispetto alle dichiarazioni ICI pregresse o quando si verifichino modifiche non conoscibili dal Comune; quanto ai terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP, le riduzioni vanno dichiarate sia in caso di acquisto sia in caso di perdita del relativo diritto. Su tale base normativa, la Corte richiama un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, secondo cui, a decorrere dal 2008, l’obbligo dichiarativo persiste solo per le fattispecie in cui il presupposto di fatto che dà luogo a riduzione o esenzione sia sopravvenuto e non sia ancora conosciuto dall’ente impositore tramite le banche dati catastali o l’acquisizione di informazioni, anche per finalità extratributarie.

La pronuncia si inserisce in un’evoluzione ermeneutica che valorizza il principio di leale collaborazione e buona fede di cui all’art. 10 L. n. 212/2000: la ratio della soppressione dell’obbligo dichiarativo viene individuata nell’irrilevanza della dichiarazione ogniqualvolta il dato imponibile sia conoscibile attraverso le procedure telematiche o sia già nella “conoscenza qualificata” dell’amministrazione, in ragione dell’esercizio delle proprie funzioni, anche non strettamente tributarie.

Da tali premesse la Corte ricava tre regole di sistema: in primo luogo, dal 2016 i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP iscritti nella previdenza agricola sono esenti da IMU; in secondo luogo, l’obbligo dichiarativo sussiste solo quando l’esenzione discende da dati non desumibili dalle banche catastali o da circostanze fattuali di cui l’ente non abbia già una conoscenza qualificata; in terzo luogo, la dichiarazione resa produce effetti ultrattivi, in assenza di variazioni, anche per gli anni successivi.

Applicando tali principi al caso concreto, la Corte censura la decisione della Commissione regionale nella parte in cui ha ritenuto sempre indispensabile la dichiarazione IMU per ottenere l’esenzione, senza verificare se le condizioni soggettive e oggettive dei contribuenti fossero già note al Comune per effetto del pregresso godimento dei benefici ICI come coltivatori diretti dal 1992 al 2011.

 

Articoli correlati

ilTRIBUTO.it – Associazione per l’approfondimento e la diffusione dell’informazione fiscale nasce a giugno del 2014 intorno all’idea che la materia fiscale sia oggi di fondamentale importanza e che debba essere sempre piú oggetto di studio e di critica – sempre costruttiva – da parte di persone preparate.

I prezzi dei nostri libri sono Iva 4% esclusa

RIMANI AGGIORNATO!
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

[sibwp_form id=3]

CONTATTI

+39 055 572521

info@iltributo.it

supportotecnico@iltributo.it

Seguici sui nostri social

©2024 – Associazione culturale “il tributo” – Sede Legale Via dei Della Robbia, 54 – 50132 Firenze C.f. 94238970480 – P.iva 06704870481