Con l’ordinanza 24989 del 4 settembre 2026 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Napolitano, Rel. Sali) rigetta il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTR Campania che aveva annullato un avviso di accertamento IRES emesso ai sensi dell’art. 40-bis del D.P.R. n. 600/1973 nei confronti di una società consolidata e della relativa consolidante, per il periodo di imposta 2015. Il fulcro della controversia risiede nella possibilità, per il contribuente, di far valere in sede contenziosa errori ed omissioni commessi in proprio danno nella dichiarazione dei redditi, senza aver previamente presentato la dichiarazione integrativa di cui all’art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
La Corte ha ribadito il consolidato principio enunciato dalle Sezioni Unite nella sentenza 30 giugno 2016, n. 13378: la dichiarazione dei redditi ha natura di dichiarazione di scienza e non di atto negoziale, sicché è sempre emendabile; il contribuente, indipendentemente dalle modalità e dai termini della dichiarazione integrativa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione e incidenti sull’obbligazione tributaria. Principio peraltro espresso in numerose pronunce recenti, tra cui Cass. n. 28398/2025, Cass. n. 16097/2026 e Cass. n. 16092/2026.
Decisiva, nel caso in esame, la precisazione che le contribuenti non avevano formulato una domanda di rimborso né azionato in via riconvenzionale un credito: avevano unicamente chiesto l’annullamento dell’atto impositivo. In tale perimetro strettamente difensivo, l’omessa presentazione della dichiarazione integrativa non preclude in alcun modo la deducibilità degli errori in giudizio. La CTR aveva correttamente riconosciuto sia la mancata deduzione di interessi passivi per euro 177.677,00 riportabili «a nuovo», sia la mancata fruizione dell’Aiuto per la Crescita Economica (ACE), introdotto dall’art. 1 del D.L. n. 201/2011, erroneamente omessa anche per i periodi di imposta 2013 e 2014.
La pronuncia si inserisce dunque coerentemente nel solco tracciato dalle Sezioni Unite e confermato dalla giurisprudenza successiva, chiarendo che il limite dell’emenda in contenzioso non è di natura formale — legato cioè alla mancata presentazione della dichiarazione integrativa — bensì funzionale: essa è ammessa nei limiti in cui il contribuente miri a neutralizzare la pretesa erariale e non a costituire ex novo un diritto di credito autonomo azionabile in via principale.
