L’ordinanza. 30 agosto 2026, n. 24859 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Presidente: Dott.ssa Angelina Maria Perrino – Relatore: Dott.ssa Tania Hmeljak) si occupa di una vicenda che trae origine da un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione l’IVA su operazioni che la contribuente aveva considerato esenti ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 14), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. La società svolgeva attività stagionale di trasporto passeggeri verso le Isole Eolie, comprensiva del prelievo dei turisti presso le strutture alberghiere mediante pulmini e minibus.
La Commissione Tributaria Provinciale di Messina aveva annullato l’atto impositivo per difetto di delega di firma. In sede di appello, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia (sentenza n. 7138/10/2022, depositata il 22 agosto 2022) aveva parzialmente accolto il gravame dell’Amministrazione: aveva riconosciuto la ritualità della delega, respinto la censura di difetto di motivazione e, nel merito, aveva escluso l’esenzione IVA per assenza del requisito del trasporto “di piazza”, ma aveva qualificato l’attività come “mero trasporto” soggetto all’aliquota agevolata del 10%, ritenendo il prelievo alberghiero una prestazione meramente accessoria.
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR con ricorso per cassazione fondato su un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 10, comma 1, n. 14), della Tabella A, Parte II-bis, n. 1-ter, e della Tabella A, Parte III, n. 127-novies del Decreto IVA, nonché dell’art. 2697 c.c., sostenendo che l’attività della contribuente integrasse una “prestazione complessa” di natura turistico-ricreativa, rispetto alla quale il trasporto era meramente strumentale, con conseguente applicazione dell’aliquota ordinaria (all’epoca del 20%).
Il D.P.R. n. 633/1972 (Decreto IVA) articola il trattamento fiscale del trasporto di persone su tre livelli: l’esenzione totale per il trasporto urbano e assimilato (art. 10, comma 1, n. 14)); l’aliquota ridotta del 4% (Tabella A, Parte II-bis, n. 1-ter) e quella del 10% (Tabella A, Parte III, n. 127-novies), destinata – nella versione ratione temporis applicabile – alle “prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito, escluse quelle esenti a norma dell’articolo 10, numero 14)”.
Prima dell’intervento legislativo del 2022, la giurisprudenza di legittimità e la prassi dell’Agenzia delle Entrate avevano sviluppato un orientamento restrittivo, in base al quale le prestazioni di trasporto con finalità turistico-ricreativa erano tendenzialmente qualificate come “prestazioni complesse” soggette all’aliquota ordinaria, in quanto l’obbligo assunto dal prestatore riguardava “l’esecuzione di un diverso e più articolato servizio, comprensivo dell’offerta di differenti e ulteriori prestazioni con finalità turistico-ricreativa, rispetto alla cui realizzazione il trasporto di persone da un luogo a un altro appare meramente strumentale” (cfr. Agenzia delle Entrate, ris. n. 8/E del 2021 e risposta a interpello n. 530 del 6 agosto 2021).
Il legislatore è intervenuto con l’art. 36-bis del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91, introducendo una norma di interpretazione autentica di portata trasversale. La disposizione chiarisce che le norme del Decreto IVA dedicate al trasporto di persone “si interpretano nel senso che esse si applicano anche quando le prestazioni ivi richiamate siano effettuate per finalità turistico-ricreative, indipendentemente dalla tipologia del soggetto che le rende, sempre che le stesse abbiano ad oggetto esclusivamente il servizio di trasporto di persone e non comprendano la fornitura di ulteriori servizi, diversi da quelli accessori ai sensi dell’articolo 12 del citato D.P.R. n. 633 del 1972”. La norma esclude espressamente dal proprio campo applicativo le mere prestazioni di noleggio del mezzo di trasporto. Si tratta, come confermato dalla Corte di Cassazione (Cass. n. 35054/2023 e n. 19781/2024), di una norma di natura retroattiva, efficace per tutte le controversie pendenti e quelle future, con il solo limite dei rapporti esauriti.
La chiave di lettura del nuovo assetto normativo è duplice: da un lato, la finalità turistica non esclude di per sé l’applicazione del regime agevolato; dall’altro, l’agevolazione è condizionata al fatto che la prestazione abbia ad oggetto esclusivamente il trasporto, con la possibile presenza di soli servizi “accessori” ai sensi dell’art. 12 del Decreto IVA. È proprio su questo secondo profilo – la distinzione tra prestazioni accessorie e prestazione complessa – che si gioca la partita fiscale nelle controversie di questo tipo.
Il cuore della decisione annotata risiede nell’applicazione della distinzione, di matrice unionale, tra prestazione accessoria e prestazione complessa. La Corte, richiamando la consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ribadisce il principio generale per cui, ai fini IVA, ciascuna prestazione deve essere considerata distinta e indipendente (art. 1, par. 2, secondo comma, della Direttiva IVA; CGUE, C-42/14, Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie, punto 30). Tuttavia, quando un’operazione economica è costituita da una serie di elementi inscindibili, non deve essere artificialmente frazionata per non alterare la funzionalità del sistema IVA (CGUE, C-497/09 e a., Bog e a., punto 53; C-432/15, Bastovà, punto 70; Cass. n. 19792/2022).
Il criterio discretivo decisivo è la verifica della “accessorietà”: una prestazione è accessoria rispetto a quella principale quando “costituisce per la clientela non già un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore” (CGUE, C-497/09 e a., punto 54; Cass. n. 40725/2021). Per converso, si configura una “prestazione complessa” – soggetta all’aliquota ordinaria – quando gli ulteriori servizi resi non hanno carattere accessorio e il trasporto risulta meramente strumentale all’erogazione di un articolato pacchetto di prestazioni con finalità turistico-ricreativa (Cass. n. 13205/2026).
Nel caso di specie, la CTR della Sicilia aveva accertato in fatto che il prelievo dei turisti presso le strutture alberghiere costituiva una prestazione accessoria rispetto al servizio principale di trasporto verso le Isole Eolie. La Corte di Cassazione ha confermato tale valutazione, ritenendo la censura dell’Agenzia inammissibile sul piano del giudizio di legittimità: il ricorso si risolveva, infatti, nella pretesa di una rivalutazione del compendio istruttorio, riservata in via esclusiva al giudice di merito. Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, il giudizio di cassazione non può convertirsi in una revisione delle valutazioni di fatto del giudice di merito (Cass. Sez. U., n. 24148/2013; Cass. n. 10927/2024).
Il ragionamento della Corte si salda con la norma di interpretazione autentica: poiché la finalità turistica non osta all’agevolazione e il prelievo alberghiero è qualificato come accessorio rispetto al mero trasporto, la prestazione rientra nel perimetro del n. 127-novies della Tabella A, Parte III, con applicazione dell’aliquota ridotta del 10%.
