Con l’ordinanza n. 25003 del 4 settembre 2026, la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Stalla, Rel. Massafra) ha rigettato il ricorso proposto dal Comune confermando il diritto del contribuente all’esenzione IMU per abitazione principale, nella fattispecie con riferimento alle annualità 2017, 2018 e 2019.
Il nucleo della controversia ruotava attorno all’interpretazione delle risultanze anagrafiche in una fattispecie peculiare: il contribuente e il padre risiedevano nel medesimo stabile milanese, in appartamenti distinti e identificati da subalterni catastali diversi, rispettivamente al terzo e al quinto piano. Il Comune aveva ritenuto che la residenza anagrafica del figlio fosse da imputare all’appartamento paterno, fondando tale ragionamento deduttivo sulla circostanza che, ancora nel 2013, il contribuente risultasse incluso nello stato di famiglia del padre. Il certificato di residenza, tuttavia, indicava unicamente la via, senza individuare gli estremi catastali o condominiali dell’unità immobiliare di riferimento, rendendo così equivoca la lettura formalistica propugnata dall’ente locale.
Il giudice di appello aveva già chiarito che l’immobile era stato acquistato come prima casa con le relative agevolazioni — mai revocate dall’Agenzia delle Entrate — e che, prima del 2006, il contribuente non risiedeva presso il padre bensì ad altro indirizzo, dal quale si era trasferito nell’immobile de quo formalizzando il cambio di residenza anagrafica. La Corte di Cassazione ha di fatto condiviso tale ricostruzione.
La pronuncia si inserisce nel consolidato orientamento secondo cui il doppio requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale costituisce condizione imprescindibile e cumulativa per il godimento dell’esenzione IMU, distinguendosi in ciò nettamente dalla disciplina ICI, nella quale la residenza anagrafica aveva valore meramente presuntivo e superabile mediante prova contraria.
Il profilo di maggiore interesse sistematico della decisione risiede nel metodo di accertamento della residenza in caso di omonimia toponomastica intrafamiliare. La Corte ribadisce che l’accertamento della residenza anagrafica effettiva è una quaestio facti affidata al giudice di merito, il cui apprezzamento del compendio istruttorio è insindacabile in Cassazione ove immune da vizi motivazionali. Ne discende che il Comune, ove intenda disconoscere l’esenzione, non può limitarsi a una lettura formalistica e parziale dei dati anagrafici, ma deve fornire una prova univoca dell’assenza del requisito, non essendo sufficiente l’argomentazione deduttiva fondata sullo stato di famiglia risalente nel tempo. La sentenza conferma pertanto, anche in chiave probatoria, che l’onere di dimostrare il diritto all’esenzione grava sul contribuente, ma che, una volta fornita tale prova in modo esauriente davanti al giudice di merito, il successivo scrutinio di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul fatto.
