La Sentenza n. 23489, depositata il 18 luglio 2026 delle Sezioni Unite Civili (Primo Presidente: Pasquale D’Ascola, Consigliere Relatore: Giuseppe Fuochi Tinarelli) trae origine da un giudizio instaurato dal Comune di Desenzano del Garda contro una contribuente cui erano stati notificati tre avvisi di accertamento ICI per le annualità 2009–2011. La Commissione tributaria regionale della Lombardia, confermando la sentenza di primo grado, aveva riconosciuto il diritto all’esenzione per abitazione principale nonostante il coniuge della contribuente risultasse anagraficamente residente in un diverso Comune. Il ricorso del Comune per cassazione aveva già determinato, nel febbraio 2023, la rimessione al Primo Presidente da parte della Sezione Tributaria, stante la presenza di una questione di massima di particolare importanza — ritenuta poi idonea all’intervento delle Sezioni Unite — in ordine all’interpretazione dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (c.d. decreto ICI).
Alla radice della controversia stava una norma apparentemente lineare nel tenore letterale, ma capace di generare, nella sua applicazione concreta, esiti profondamente iniqui: quella che, nel testo risultante dalla legge finanziaria 2007, definiva l’abitazione principale come quella «nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente». Tale formulazione aveva alimentato per oltre un decennio un contrasto giurisprudenziale irrisolto: da un lato, l’orientamento rigoroso — divenuto nel tempo vero e proprio diritto vivente — che esigeva la coabitazione dell’intero nucleo familiare; dall’altro, un filone più sostanziale che valorizzava la sola dimora del contribuente, soprattutto nei casi di coniugi separati di fatto per ragioni lavorative, di studio o di assistenza a familiari anziani.
Prima di enunciare il principio di diritto, le Sezioni Unite hanno dovuto misurarsi con un ostacolo di non poco conto: la consolidata giurisprudenza di legittimità aveva cristallizzato, nel tempo, una lettura della norma che richiedeva necessariamente la coabitazione familiare, e il carattere di stretta interpretazione delle disposizioni tributarie agevolative sembrava precludere qualsiasi via ermeneutica alternativa. Non potendo procedere in via meramente interpretativa, le Sezioni Unite hanno rimesso la questione alla Corte costituzionale, sollecitando un controllo di legittimità sulla norma nel significato che essa aveva assunto nel diritto vivente. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 112 del 18 luglio 2025, ha accolto la questione, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2, D.Lgs. n. 504/1992 nella parte in cui, nel definire il concetto di abitazione principale, richiede la dimora abituale anche dei familiari, ravvisando una violazione degli artt. 3, 29, 31 e 53, primo comma, Cost..
Il ragionamento della Consulta si articola su tre assi argomentativi tra loro strettamente intrecciati. In primo luogo, la disposizione censurata presuppone «quella che è la situazione più frequente per una coppia coniugata e non separata o divorziata, ossia la coabitazione», ma non considera «la possibilità per i coniugi, indiscussa l’affectio coniugalis, di stabilire residenze disgiunte» per ragioni del tutto legittime e sempre più diffuse nella realtà sociale contemporanea. In secondo luogo, l’ICI — al pari dell’IMU di cui è antesignana — è imposta di natura reale, legata cioè alla titolarità del bene e non alla condizione soggettiva del possessore, sicché «ai fini dell’esenzione possono assumere rilievo solo elementi oggettivi relativi all’immobile […] e non anche allo status soggettivo del contribuente in relazione alla sua convivenza o meno con i familiari». In terzo luogo, e con argomentazione che tocca i principi fondamentali dell’ordinamento tributario, la norma, così come univocamente interpretata dal diritto vivente, «disciplinando situazioni omogenee in modo ingiustificatamente diverso, si palesa in contrasto con il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost. nella parte in cui, nel definire il concetto di abitazione principale, richiede la dimora abituale anche dei familiari». La Consulta aveva del resto già inaugurato questa linea di ragionamento — con riferimento all’IMU — con la sentenza n. 209/2022, nella quale aveva stigmatizzato l’irragionevolezza di misure fiscali che finiscono per penalizzare «coloro che, così formalizzando il proprio rapporto, decidono di unirsi in matrimonio o di costituire una unione civile». La continuità strutturale tra ICI e IMU — rimarcata con forza dalla dottrina e recepita dalla stessa Corte — ha consentito di mutuare i principi già fissati per l’imposta vigente al precedente tributo locale ormai abrogato, garantendo così coerenza sistematica all’intero settore della fiscalità immobiliare.
Nel momento in cui la causa è tornata alle Sezioni Unite, il giudizio si era tuttavia concluso: il Comune aveva annullato in autotutela gli atti impositivi con provvedimento del 24 febbraio 2026, determinando la cessazione della materia del contendere e la conseguenziale declaratoria di estinzione del processo. Ciononostante, le Sezioni Unite hanno ritenuto di non potersi esimere dall’esercitare il potere di enunciare il principio di diritto nell’interesse della legge ai sensi dell’art. 363 c.p.c., richiamando la propria consolidata dottrina nomofilattica secondo la quale tale potere costituisce «espressione della funzione di nomofilachia» e consente alla Corte di «eccezionalmente pronunciare una regola di giudizio che, sebbene non influente nella concreta vicenda processuale, serva tuttavia come criterio di decisione di casi analoghi». L’esercizio di tale prerogativa è stato giustificato, nel caso di specie, tanto dalla rilevanza sistematica della questione — che aveva richiesto l’intervento del giudice delle leggi — quanto dall’ingente contenzioso pendente ancora coinvolto dai medesimi presupposti normativi.
Il dispositivo ha così cristallizzato il seguente principio di diritto: «In tema di ICI, ai fini dell’esenzione prevista dall’art. 8 del D.Lgs. n. 504 del 1992, come modif. dall’art. 1, comma 173, lett. b, della L. n. 296 del 2006, per abitazione principale — corrispondente, salvo prova contraria, a quella di residenza anagrafica — si intende, a seguito della sentenza n. 112 del 2025 della Corte costituzionale, quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente, senza che sia necessario che ivi dimori anche il suo nucleo familiare». La regola enunciata, lineare nella sua formulazione, porta a compimento un percorso che aveva impegnato la giurisprudenza di legittimità per quasi vent’anni.
Sul piano processuale, le Sezioni Unite hanno disposto l’integrale compensazione delle spese, valorizzando «la novità e complessità della questione, che ha richiesto non solo la rimessione alle Sezioni Unite ma un più radicale intervento della Corte costituzionale per il superamento del precedente orientamento contrario (qualificato come “diritto vivente”)». Il richiamo al diritto vivente — utilizzato qui in senso critico, quale limite superato piuttosto che fondamento consolidato — svela la consapevolezza della Corte di operare una rottura consapevole con il passato, resa possibile e giuridicamente necessitata solo attraverso l’intermediazione del giudice delle leggi. È un passaggio di non secondaria importanza sul piano metodologico: esso conferma che, in presenza di un orientamento giurisprudenziale cristallizzato in termini di diritto vivente, il percorso obbligato per la sua revisione non è quello dell’overruling autarchico da parte del giudice di legittimità, bensì quello del rinvio pregiudiziale alla Corte costituzionale, cui spetta in via esclusiva il potere di caducare la norma nel significato che essa ha assunto nell’ordinamento vivente.
Sebbene la sentenza n. 23489/2026 si riferisca formalmente a un tributo non più in vigore, le sue implicazioni sono tutt’altro che meramente storiche. Esse investono direttamente il vasto contenzioso ICI ancora pendente davanti alle commissioni tributarie e alla stessa Corte di cassazione, e orientano, per i principi che condividono con la speculare giurisprudenza sull’IMU, l’interpretazione dell’art. 1, comma 741, lett. b), della L. 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), che disciplina attualmente il concetto di abitazione principale ai fini del tributo vigente. Alle amministrazioni comunali che ancora coltivassero pretese impositive fondate sul requisito della coabitazione familiare, la sentenza manda un segnale univoco e definitivo: quella interpretazione è incostituzionale, e ogni atto impositivo su di essa fondato è destinato all’annullamento. La pronuncia si inscrive così, a pieno titolo, nel solco di un più ampio processo evolutivo che ridisegna il rapporto tra modelli familiari contemporanei e fiscalità immobiliare, affermando il principio che la scelta di non coabitare — quale che ne sia la ragione — non può mai tradursi in un aggravio fiscale per il contribuente che dimori stabilmente e abitualmente nella propria casa.
