Definizione agevolata liti pendenti ex Art. 6, D.L. n. 119 del 2018: si applica anche alle cartelle di pagamento emesse ai sensi dell’articolo 36-bis del DPR 600/73

by admintrib

L’Ordinanza 24 febbraio 2022, n. 6170 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Napolitano, Rel. Mondino) torna sul tema dell’applicabilià o meno della definizione agevolata delle controversie tributaria ai sensi dell’articolo 6 del d.l. 119/2018 alle cartelle di pagamento da liquidazione. Applicabilità negata dall’Agenzia delle Entrate nelle proprie circolari, in linea con precedenti condoni, nei quali tuttavia le norme erano sensibilmente diverse.

La Corte ricorda come l’art.6 del d.I.119/2018 utilizza l’espressione “atto impositivo” ma non ne dà la definizione.

Ma nella circolare n.6 del 1 aprile 2019, paragrafo 2.3.4. dell’Agenzia delle entrate si legge che “Dal momento che l’articolo 6 limita la definizione agevolata alle controversie inerenti agli atti impositivi, sono esclusi dal suo ambito di applicazione i giudizi riguardanti gli atti di mera riscossione, quali ruoli, cartelle di pagamento e avvisi di liquidazione. Pertanto, in linea generale, non sono definibili le controversie aventi ad oggetto i ruoli per imposte e ritenute che, sebbene indicate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta nelle dichiarazioni presentate, risultano non versate. I controlli su tali versamenti sono disciplinati dalla lettera f) del comma 2 dell’articolo 36- bis del DPR n. 600 del 1973, per le imposte dirette e per l’IRAP, e dalla lettera c) del comma 2 dell’articolo 54- bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per l’IVA. Al recupero delle imposte non versate non si provvede, infatti, mediante l’emissione di un atto impositivo che presupponga la rettifica della dichiarazione, ma con un atto di mera riscossione, ricognitivo di quanto indicato dal contribuente o dal sostituto d’imposta nella dichiarazione”.

I Giudici di Legittimità tuttavia espressamente fanno presente, se ve ne fosse bisogno che “le circolari interpretative dell’amministrazione non sono fonte di legge e non vincolano il contribuente né il giudice. Le circolari interpretative sono strumenti che fanno circolare un’interpretazione data dall’amministrazione ad una norma di diritto per indirizzare l’attività dei propri organi”.

Nel caso specifico la Corte, senza giri di parole afferma che “L’interpretazione dell’art.6 del d.l. 119/2018 data nella circolare dell’Agenzia delle Entrate non è condivisa da questa Corte”.

Infatti per la Sezione Tributaria come di recente sia stato precisato che l’interpretazione dell’espressione “atto impositivo” -i.e. l’individuazione dell’atto impositivo- deve essere centrata non sulla sussistenza o insussistenza di un margine di discrezionalità da parte dell’Amministrazione nella determinazione della pretesa impositiva, bensì su ciò che si tratti o non di atto con il quale il contribuente è reso edotto della pretesa fatta valere dall’Amministrazione nei suoi confronti (Cass. Sez U. n.18298 del 25 giugno 2021). In altri termini l’atto impositivo è quello che “impone” per la prima volta al contribuente una prestazione determinata nell’an e nel quantum” (Sez. U sentenza citata, in particolare punto 6.1. della motivazione).

E’ stato quindi concluso: “In tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l’impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n.600 del 1973, con la quale l’Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla I. n. 136 del 2018, qualora la predetta cartella costituisca il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile, ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva.” (Cass. Sez. U, n. 18298/2021).

In conclusione la cartella è un atto impositivo e la controversia proposta del contribuente per contestarne la legittimità in riferimento a motivi attinenti al fondamento della pretesa impositiva è definibile in base all’art.6 del d.l. 119 del 2018. Quindi il ricorso del contribuente avverso il diniego di definizione agevolata della lite deve essere accolto e il giudizio deve essere dichiarato estinto.

 

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