Nullità ed inesistenza della notifica dell’atto impositivo in relazione alla possibilità di sanatoria

by admintrib

Con Ordinanza 2 marzo 2022, n. 6944 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Sorrentino, Rel. D’Aquino) si tratta di un ricorso presentato contro un accertamento che ha coinvolto società e soci per maggiori imposte dirette nel contesto di una società in accomandita semplice.

I ricorrenti tra l’altro contestavano la inesistenza della notifica alla società (che in appello non era stata riconosciuta), posto che l’atto di accertamento era stato notificato a soggetto diverso dalla società contribuente. Il giudice di appello aveva affermato, a contrario, che la notificazione dell’avviso di accertamento alla società era nulla e non inesistente in forza della circostanza secondo cui sarebbe stato riportato nell’intestazione della relata una erronea indicazione della ragione sociale («E.A. sas di P.M.» anziché «E.A. sas di P.I. e C»); la CTR aveva accertato, in particolare, che vi è stata erronea indicazione del «socio rappresentante», la cui nullità è stata sanata dalla piena conoscenza dell’atto oggetto di notificazione e dalla tempestiva proposizione del ricorso.

Questa impostazione viene confermata dai Giudici di Legittimità. Per la Cassazione infatti “Secondo la giurisprudenza di questa Corte, richiamata dal controricorrente, è nulla e non inesistente la notificazione eseguita in luogo e a soggetto diversi da quelli indicati nella norma processuale, ma aventi sicuro riferimento con il destinatario dell’atto; conseguentemente, la nullità è sanabile mediante costituzione della parte – che non può ritenersi intervenuta con la semplice deduzione della nullità della notificazione – o in forza della rinnovazione della notifica, ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.” (Cass., Sez. V, 6 marzo 2015, n. 4584; Cass., Sez. Lav., 23 ottobre 2013, n. 24032; Cass., Sez. VI, 25 ottobre 2012, n. 18238; Cass., Sez. V, 5 febbraio 2007, n. 2413).

Lo stesso richiamo operato dai ricorrenti in memoria ad altra pronuncia di Cassazione (Cass., Sez. U., 20 luglio 2016, n. 14916) viene ritenuto una conferma del citato orientamento, ove statuisce che restano al di fuori del perimetro della nullità «soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa».

Nel caso specifico invece, come risulta dalla sentenza impugnata, la notifica era stata effettuata nei confronti di un diverso «socio rappresentante», essendosi nelle more modificato l’assetto organizzativo della società destinataria della notificazione con il cambio del socio accomandatario («socio rappresentante») e, conseguentemente, con il cambio della ragione sociale, non trattandosi in ogni caso di soggetto giuridico nuovo. Conseguentemente, il giudice di appello si è implicitamente pronunciato anche sulla questione della mera nullità e non inesistenza della notificazione presso un indirizzo diverso da quello di residenza fiscale, avendo accertato la riferibilità del luogo di notificazione ai destinatari persone fisiche.

 

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