Con ordinanza n. 4997 del 16 febbraio 2023 la Quinta Sezione della Corte di Cassazione (Pres. Virgilio, Rel. Gori) chiarisce che è illegittimo e va annullato il provvedimento di diniego opposto dall’Agenzia delle Entrate alla richiesta di definizione agevolata ex (art. 6, comma 13, del d. l. n. 119/2018) anche nel caso in cui la cartella di pagamento abbia attinto per la prima volta il contribuente attraverso un atto sanzionatorio pari al 30% dell’imposta versata in ritardo (c.d. “definizione a zero”).
Nei fatti una s.r.l. ricorreva per l’annullamento di una cartella di pagamento emessa a titolo di sanzione amministrativa tributaria irrogata ai fini IVA relativamente al periodo di imposta 2006. In particolare l’iscrizione a ruolo derivava da controllo formale della dichiarazione modello unico 2007 ex artt.36 bis del d.P.R. n.600/73 e 54 bis del d.P.R. n.633/72 per tardivo versamento dell’imposta armonizzata relativa al mese di ottobre 2006. La CTP accoglieva le doglianze della società; la CTR respingeva il ricorso dell’Ufficio. L’Agenzia ricorreva dunque per Cassazione. La società contribuente depositava istanza di sospensione del processo per la proposizione di domanda amministrativa di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti (ex art.6 comma 10 del d.l. n.119/18 conv. in l. n.136/18) indicando di non dovere il pagamento delle somme, trattandosi di sanzione collegata ad un tributo già integralmente pagato e con successivo ricorso impugnava il diniego opposto dall’Amministrazione.
Come evidenziato dalla Corte la ragione posta a fondamento del diniego erariale riguardava la circostanza che l’irrogazione della sanzione nei confronti della contribuente fosse avvenuta attraverso lo strumento della cartella di pagamento, ritenuto atto di mera riscossione e non un atto impositivo, con conseguente preclusione della possibilità di definire la controversia in cui siffatta cartella era stata impugnata.
I Giudici di legittimità sono dunque stati chiamati a risolvere una duplice questione: a) se considerare la cartella di pagamento rientrante nel perimetro degli atti impositivi di cui all’art. 6, comma 1, del d.l. n. 119/2018 ai fini della definizione agevolata; b) se alla natura impositiva delle cartelle di pagamento siano riconducili anche quelle tramite cui è avvenuta l’irrogazione delle sanzioni previste per l’omesso o ritardato versamento delle imposte dall’art. 13 del d. Lgs. n. 471/1997.
Come ricordato dalla Corte la Sentenza SS.UU. n. 18298/2021 ha una risposta positiva alla prima questione “dando continuità all’orientamento preesistente della Sezione che non dà peso al nomen del provvedimento, ma, piuttosto, valorizza il fatto che l’atto rappresenti o meno il primo ed unico atto con il quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, individuando in esso, nel caso affermativo, un provvedimento idoneo ai fini del d. lgs. n. 546 del 1992, art. 19, suscettibile di essere censurato non solo per vizi propri, ma anche per ragioni relative alla questione di merito sottostante, alla base della pretesa impositiva”.
Allo stesso tempo la medesima pronuncia delle Sezioni Unite ha poi dato risposta affermativa anche in ordine al secondo profilo di diritto chiarendo che “quando, come nella fattispecie, la cartella ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600/1973, pur resa nell’ambito di procedura di controllo cartolare su dichiarazione del contribuente, si ponga come atto di irrogazione della sanzione, essa configuri un atto impositivo, non diversamente da come sarebbe accaduto se fosse stato impugnato un avviso di accertamento, unicamente nel suo contenuto sanzionatorio, o un atto di contestazione e, pertanto, può costituire oggetto di definizione agevolata, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del d. l. n. 119/2018”.
La Corte, non rinvenendo ragioni per discostarsi da tale insegnamento nel caso di specie, ha dunque accolto il ricorso della società avverso il diniego di definizione agevolata della lite dichiarando al contempo estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
(commento a cura del Dott. Lorenzo Tortelli)