Estraneità del bene all’attività commerciale dell’imprenditore: sono esclusi dal reddito di impresa i componenti positivi derivanti dall’utilizzo del bene stesso

by admintrib

“In sostanza, la riconosciuta estraneità del bene all’attività commerciale dell’imprenditore, se importa l’indeducibilità dei relativi costi, deve comportare l’esclusione dal reddito di impresa dei corrispondenti componenti positivi derivanti dall’utilizzo di quel bene”.

Questo il principio di diritto enunciato con sentenza n. 4365 del 13 febbraio 2023 dalla Quinta Sezione della Corte di Cassazione (Pres. Virgilio, Rel. La Rocca).

Nei fatti l’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di una s.r.l. avviso di accertamento fondato sul recupero di costi non inerenti, sul presupposto che l’imbarcazione da diporto, detenuta in leasing dalla società, fosse di fatto in uso personale di uno dei soci e dei suoi familiari. In seguito agli esiti sfavorevoli in CTP e CTR, ricorreva per cassazione la società lamentando, tra gli altri, la contraddittorietà della posizione dell’Ufficio che accertato l’uso personale e non commerciale della imbarcazione, aveva disconosciuto i costi, ma nel contempo non aveva escluso dall’accertamento i ricavi conseguiti dall’utilizzo a nolo di quel bene.

Come ricordato dalla Corte il principio costituzionale della imposizione fiscale secondo capacità contributiva (art. 53 cost.) trova espressione, tra l’altro, nell’art. 8, comma 2, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 “Non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati”, nonché nell’art. 37 ult. comma d.P.R. n. 600 del 1973 “Le persone interposte, che provino di aver pagato imposte in relazione a redditi successivamente imputati, a norma del comma terzo, ad altro contribuente, possono chiederne il rimborso”.

I Giudici di legittimità, accolto il ricorso e riconosciuta nel caso di specie una situazione di interposizione soggettiva (ovvero la realtà del possesso ed utilizzo diretto dello yacht principalmente ed in via quasi esclusiva da parte del socio), hanno chiarito come la riconosciuta estraneità del bene all’attività commerciale dell’imprenditore deve comportare l’esclusione dal reddito di impresa dei corrispondenti componenti positivi derivanti dall’utilizzo di quel bene.

(commento a cura del Dott. Lorenzo Tortelli)

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