Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo: nessun valore attribuito dai Giudici di merito al c.d. “Manuale di Frascati” (“Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development”) utilizzato negli accertamenti

by AdminStudio

Sull’ultimo aggiornamento della  “rassegna di giurisprudenza di legittimità e di merito” del MEF del 1° ottobre 2023 viene segnalata la interessante Sentenza 30 agosto 2023 n. 1686 della Sesta Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo in materia di accertamento su crediti di imposta per le attività di ricerca e sviluppo.

Per i Giudici siciliani l’ammissibilità di una spesa al credito d’imposta per ricerca e sviluppo deve essere valutata esclusivamente in base al dato letterale della norma primaria (D.L. n. 145/2013) e secondaria (Decreto interministeriale del 27.5.2015). Diversamente, il c.d. “Manuale di Frascati” (“Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development”), documento redatto in lingua straniera, normalmente utilizzato dall’Agenzia delle Entrate per verificare le spese agevolabili, è completamente estraneo all’ordinamento giuridico nazionale.

In base a questo principio, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo ha accolto il ricorso di un contribuente avverso l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate intimava la restituzione dei crediti di imposta utilizzati dal ricorrente. Nella fattispecie, il collegio palermitano ritiene che l’Amministrazione Finanziaria abbia formulato la contestazione in modo generico, senza richiedere il parere tecnico del MISE e sulla base di documenti di prassi non coerenti con la lettera della norma.

Nello specifico In particolare, la valutazione di inammissibilità è stata formulata alla luce di alcuni “documenti di prassi” del Mi.S.E. (circolare 9 febbraio 2018, n. 59990 del Mi.S.E.) e della stessa Agenzia (“Risposta 188/2021”, risoluzione n. 40/E del 2 aprile 2019), secondo le quali le uniche attività di ricerca e sviluppo agevolabili sarebbero “quelle che si rendono necessarie, nell’ambito di uno specifico progetto di innovazione industriale o commerciale, per il superamento di un ostacolo o un’incertezza scientifica o tecnologica non superabile con le conoscenze e le capacità già disponibili”, mentre, al contrario, non lo sarebbero quelle “che costituiscono il risultato di un semplice utilizzo dello stato dell’arte nello specifico settore e che, pertanto, pur potendo dare luogo sia a un ampliamento del livello delle conoscenze o delle capacità della singola impresa e sia a un miglioramento dei suoi prodotti o processi, non comportino un progresso delle conoscenze o delle capacità generali già disponibili (stato dell’arte)”.

Le attività compiute dalla “M. S. s.p.a.” difetterebbero dei requisiti della “novità, creatività, incertezza, sistematicità, trasferibilità e riproducibilità” e rappresenterebbero “mere attività tese all’incremento della competitività dell’azienda attraverso processi più efficaci ed efficienti”, e non apporterebbero “alcun contributo all’avanzamento delle conoscenze generali e quindi al benefico per l’intera economia che dovrebbe qualificare, invece, un’attività di ricerca e sviluppo”.

Lo sviluppo del GPS come sistema di geolocalizzazione delle guardie giurate, pur essendo nuovo per la “M. S. s.p.a.”, sarebbe già diffuso nei sistemi aziendali del settore e le nuove tecnologie realizzate (la cosiddetta “blackbox”) sarebbe una tecnologia già diffusa; in definitiva, le attività descritte nella documentazione prodotta dalla società costituirebbero “ordinarie attività di progettazione di nuove versioni di prodotti con caratteristiche (di varia natura) migliorate tramite tecnologie esistenti e disponibili, che costituiscono al più una variazione di tipologie presenti”.

Invece per i Giudici, per quanto sopra esposto, l’attività descritta nel “PROGRAMMA DI RICERCA” della società ricorrente rientrano latamente nell’ambito della “ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti” e/o della “acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi”, attività sicuramente ammesse al beneficio dalla norma istitutiva.

Per escluderla avrebbe dovuto essere dimostrato – possibilmente con il supporto di uno specifico elaborato tecnico e non solo labialmente, come fatto nel provvedimento impugnato – unicamente solo che essa abbia prodotto delle “modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti” (comma 5 dell’art. 3 del D.L. n. 145/2013) e non invece sostenere, in aperto contrasto con la lettera della legge, che il beneficio spetterebbe solo quanto la ricerca sia necessaria “… per il superamento di un ostacolo o un’incertezza scientifica o tecnologica non superabile con le conoscenze e le capacità già disponibili”, perché questa lettura della norma restringerebbe irragionevolmente la platea degli aventi diritto al credito d’imposta solo ad un ristrettissimo numero di istituzioni o enti di ricerca scientifica e/o tecnologia innovativa, di caratura internazionale, capaci di superare “ostacoli” o “incertezze” non superabili “con le conoscenze e le capacità già disponibili” addirittura nell’ambito dell’intero panorama delle conoscenze scientifiche e tecnologiche mondiali (non essendovi limiti territoriali alla conoscenza) che, evidentemente, il funzionario dell’Agenzia delle Entrate che ha redatto il provvedimento e ha giudicato incongruo il progetto rispetto a questo parametro di valutazione – da considerarsi sul piano logico la premessa maggiore del sillogismo – ha avuto la pretesa di conoscere, cosa che la Corte non ritiene credibile.

Inoltre si legge alle pagg. 31 e 33 dell’atto di recupero il richiamo espresso al c.d. “Manuale di Frascati” (“Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development”), atto redatto in una lingua straniera e completamente estraneo all’ordinamento giuridico nazionale, che non può assolutamente avere quella “valenza generale” che il Mi.S.E. e l’Agenzia delle Entrate gli vorrebbero attribuire.

Per tale ragione, la motivazione dell’accertamento viene ritenuta viziata da errore nei presupposti giuridici e da intrinseca illogicità.

 

 

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