Controllo automatizzato illegittimo se il disconoscimento del credito implica valutazioni interpretative

by AdminStudio

“In tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie, è legittimo il disconoscimento del credito di imposta operato a seguito di controllo automatizzato qualora esso abbia carattere cartolare e non implichi valutazioni, in quanto effettuato sulla base di un riscontro obiettivo dei dati formali della dichiarazione dei redditi. La citata giurisprudenza ha tuttavia riconosciuto la legittimità del ricorso alla contestazione cartolare nella misura in cui il credito d’ imposta non spettante emergesse da riscontri agevoli, ossia dalla mera lettura e raffronto dei dati formali della dichiarazione dei redditi. Questo può anche ribadirsi per qualunque fattispecie che sia ancorabile a errori formali, come ad esempio l’errata aliquota d’ imposta applicata, non invece nell’ ipotesi in cui vengano in rilievo profili valutativi e/o estimativi, diversi dal mero raffronto con dati ed elementi in possesso dell’anagrafe tributaria”.

Questo quanto ribadito con Ordinanza n. 12635 del 5 maggio 2026 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Hmeljak, Rel. Federici).

Nei fatti la società contribuente, destinataria di una cartella con cui l’Agenzia delle entrate recuperava un credito IVA di importo significativo, lamentava che l’Ufficio avesse proceduto non già mediante un ordinario avviso di accertamento, ma direttamente tramite cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato, sebbene la contestazione non si limitasse a un mero riscontro formale dei dati dichiarativi. Secondo la prospettazione della ricorrente, l’intervento dell’Amministrazione non costituiva l’esito di un “mero controllo cartolare”, bensì un vero e proprio disconoscimento del diritto alla detrazione, fondato su valutazioni in ordine alla natura delle operazioni poste in essere nell’anno d’imposta e alla loro incidenza sulla detraibilità dell’imposta assolta sugli acquisti.

La Corte, ritenendo il secondo motivo logicamente prioritario, richiama il proprio consolidato orientamento in tema di controlli automatizzati, affermando che è legittimo il disconoscimento del credito d’imposta operato in tale sede solo quando il controllo abbia carattere esclusivamente cartolare e non implichi alcuna valutazione, limitandosi a un riscontro obiettivo dei dati formali della dichiarazione. Il ricorso allo strumento di cui all’art. 54-bis risulta quindi giustificato soltanto ove l’inesistenza o la non spettanza del credito emerga da riscontri “agevoli”, cioè dalla mera lettura e raffronto dei dati dichiarativi o da errori formali, come l’errata indicazione di un’aliquota o un evidente errore di compilazione.

La Corte precisa, tuttavia, che tale meccanismo non può essere impiegato quando vengano in rilievo profili valutativi o estimativi, diversi dal semplice confronto con elementi risultanti dall’anagrafe tributaria, e in particolare quando si tratti di verificare la spettanza della detrazione in base a un’interpretazione della disciplina IVA applicabile al caso concreto. Nel caso di specie, la contestazione non atteneva a un errore di compilazione della dichiarazione, né a una situazione immediatamente desumibile da un quadro normativo automatico, ma concerneva l’utilizzo di un credito IVA da parte di un soggetto che svolge normalmente un’attività imponibile e che, nell’anno oggetto di verifica, aveva effettuato soltanto operazioni esenti (finanziamento fruttifero di una controllata). La pretesa erariale mirava a negare la detraibilità dei costi afferenti all’attività ordinaria, sul presupposto che, in quell’esercizio, il volume d’affari fosse integralmente esente, con conseguente non spettanza del credito IVA utilizzato.

La Corte sottolinea che, a prescindere dalla correttezza nel merito di tale impostazione, la questione esula dall’ambito del controllo automatizzato, poiché presuppone un giudizio sulla riconducibilità delle spese all’attività imponibile e un’interpretazione delle norme in tema di detrazione: si tratta quindi di un’attività tipicamente accertativa, che richiede un avviso di accertamento motivato.

I Giudici hanno quindi accolto il ricorso della contribuente.

 

Articoli correlati

ilTRIBUTO.it – Associazione per l’approfondimento e la diffusione dell’informazione fiscale nasce a giugno del 2014 intorno all’idea che la materia fiscale sia oggi di fondamentale importanza e che debba essere sempre piú oggetto di studio e di critica – sempre costruttiva – da parte di persone preparate.

I prezzi dei nostri libri sono Iva 4% esclusa

RIMANI AGGIORNATO!
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

[sibwp_form id=3]

CONTATTI

+39 055 572521

info@iltributo.it

supportotecnico@iltributo.it

Seguici sui nostri social

©2024 – Associazione culturale “il tributo” – Sede Legale Via dei Della Robbia, 54 – 50132 Firenze C.f. 94238970480 – P.iva 06704870481