L’ordinanza interlocutoria della Corte di cassazione, Sezione tributaria civile, 11 maggio 2026, n. 13696, Presidente Lucio Napolitano, Relatore Giuliano Tartaglione, si inserisce in un momento di forte tensione sistemica tra diritto interno, CEDU e Carta dei diritti fondamentali dell’UE in tema di accessi fiscali e tutela del domicilio del contribuente. Il caso nasce da una verifica della Guardia di Finanza presso la sede di A.A. Srl, società produttrice di calcestruzzo, sfociata in un avviso di accertamento per IRAP, IRES e IVA relativo all’anno 2011, con pesante rideterminazione del reddito d’impresa e dei tributi dovuti. L’accesso era stato autorizzato dal Comandante del Nucleo di Polizia Tributaria di Foggia, e non dall’autorità giudiziaria.
La contribuente deduce la nullità dell’avviso per mancanza assoluta di potere, sostenendo che la disciplina interna (artt. 33 DPR 600/1973, 52 DPR 633/1972, art. 35 L. 4/1929) contrasti con l’art. 14 Cost. – letto alla luce dell’art. 8 CEDU e degli artt. 7 e 47 della Carta – perché consente accessi nel domicilio fiscale sulla base di un provvedimento dell’autorità amministrativa che esegue il controllo. Da qui la richiesta, da un lato, di disapplicazione della normativa interna per il segmento IVA, o di rinvio pregiudiziale alla CGUE, e, dall’altro, di sollevare questione di legittimità costituzionale per le imposte non armonizzate.
La Corte qualifica il primo motivo come ammissibile, pur nuovo, ricordando che il giudice nazionale deve sempre verificare d’ufficio la compatibilità del diritto interno con il diritto sovranazionale, anche in sede di legittimità. Tuttavia, esclude l’applicabilità dell’art. 7-ter L. 212/2000 ratione temporis, trattandosi di norma sopravvenuta che disciplina in modo organico la nullità degli atti tributari e che non può retroagire su avvisi formati prima del 18 gennaio 2024.
Il cuore dell’ordinanza n. 13696/2026, Sez. V, Presidente Napolitano, Relatore Tartaglione, riguarda però il diverso profilo dell’inutilizzabilità della documentazione acquisita in violazione delle garanzie sul domicilio, oggi positivizzato dall’art. 7-quinquies L. 212/2000. La Corte, prendendo le mosse dalle sentenze CEDU Italgomme e Agrisud, ribadisce che il concetto di domicilio tutelato dall’art. 8 CEDU (e dall’art. 7 Carta UE) si estende ai locali commerciali e professionali delle persone giuridiche, sicché anche l’accesso fiscale nei luoghi di esercizio dell’impresa costituisce ingerenza in un diritto fondamentale.
Muovendo da un consolidato filone giurisprudenziale, la Corte osserva come, già prima della riforma del 2023, in presenza di lesione di diritti di rango costituzionale – in primis l’inviolabilità del domicilio ex art. 14 Cost. – si fosse affermato un principio di inutilizzabilità degli elementi probatori illegittimamente acquisiti, anche in assenza di una previsione espressa analoga all’art. 191 c.p.p.. Si tratta di un indirizzo che ha trovato conferma, ad esempio, nei casi di accesso domiciliare privo di valida autorizzazione, ove la Cassazione ha escluso che l’Amministrazione possa trarre vantaggio da una violazione che essa stessa ha posto in essere.
Al tempo stesso, l’ordinanza prende atto di un duplice contrasto: interno alla stessa sezione tributaria (si pensi all’ordinanza n. 16988/2025, che nega la retroattività dell’art. 7-quinquies senza valorizzare il principio generale di inutilizzabilità) e, soprattutto, tra giurisprudenza tributaria e penale, quest’ultima restia a riconoscere effetti “paralizzanti” alla sentenza CEDU Italgomme sul terreno delle invalidità e delle inutilizzabilità probatorie.
In questo quadro, la soluzione proposta dalla Corte – e rimessa alle Sezioni Unite – è di grande impatto sistematico: non si tratterebbe di applicare retroattivamente l’art. 7-quinquies, ma di riconoscere che tale disposizione cristallizza un principio immanente all’ordinamento, desumibile dall’art. 14 Cost., dall’art. 8 CEDU, dall’art. 7 della Carta e dal generale canone di proporzionalità ora consacrato nell’art. 10-ter dello Statuto del contribuente. Ne discenderebbe che l’illegittimità dell’accesso – per difetto o carenza di motivazione dell’autorizzazione – non comporta automaticamente la nullità dell’avviso, ma impone di espungere, quali inutilizzabili, i soli elementi di prova così acquisiti, lasciando al giudice di merito il compito di verificare se la pretesa possa reggere su basi alternative legittimamente raccolte.
La rimessione alle Sezioni Unite ex art. 374, co. 2, c.p.c., formalmente disposta nell’ordinanza della Cassazione, Sez. V, 11 maggio 2026, n. 13696, rappresenta dunque un passaggio chiave: da essa dipenderà se il principio di inutilizzabilità delle prove tributarie acquisite in violazione di diritti fondamentali verrà definitivamente riconosciuto come regola generale dell’ordinamento, con effetti non solo sul contenzioso futuro, ma anche sulla lettura dello ius superveniens e sulla delicata interazione tra giudizio penale e processo tributario, alla luce anche della recente sentenza della Corte costituzionale n. 50/2026.
