L’ordinanza della Corte di cassazione civile, Sezione tributaria, 3 maggio 2026, n. 12381, Presidente De Rosa, Relatore Chieca, offre un chiarimento importante sulla tassazione in capo ai beneficiari dei redditi prodotti da trust esteri e, più in generale, sul significato fiscale della categoria del “beneficiario individuato” ai sensi dell’art. 73, comma 2, del TUIR.
La vicenda prende le mosse da un avviso di accertamento emesso dalla Direzione Provinciale di Trento nei confronti di C.M., cui l’Agenzia delle Entrate imputava per trasparenza, ex artt. 44, comma 1, lett. g-sexies), e 73, comma 2, TUIR, i redditi (dividendi, interessi, capital gains) prodotti nel 2007 da un trust costituito dallo stesso contribuente a New York nel 2004. L’Ufficio aveva assoggettato tali redditi a IRPEF progressiva ex art. 11 TUIR, qualificando il trust come “trasparente” e C.M. come “beneficiario individuato”.
In primo grado, la Commissione tributaria di Trento, pur non annullando del tutto l’atto, aveva accolto in via subordinata la domanda del contribuente, disponendo l’applicazione di un’imposta sostitutiva con aliquota del 12,50% sul maggior reddito accertato. In appello, la Commissione tributaria di secondo grado tridentina ha invece integralmente ribaltato la decisione, accogliendo il gravame principale dell’Amministrazione finanziaria e respingendo l’appello incidentale del contribuente, con conseguente rigetto del ricorso originario.
Avverso tale pronuncia il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, cui l’Agenzia ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata in camera di consiglio ex art. 380‑bis.1 c.p.c..
Il primo motivo, decisivo, denuncia la violazione/falsa applicazione degli artt. 44, comma 1, lett. g-sexies), e 73, commi 1 e 2, TUIR, contestando che il contribuente possa essere qualificato “beneficiario individuato” ai sensi dell’art. 73, comma 2, in assenza di un diritto soggettivo a esigere dal trustee l’assegnazione dei redditi del trust. La Cassazione reputa il motivo ammissibile, poiché esso non mira a una rivalutazione del fatto, ma a censurare la sussunzione giuridica operata dalla CTR, e lo ritiene anche fondato.
La Corte ricostruisce anzitutto la natura del trust come istituto di common law recepito dalla legge n. 364/1989, evidenziando il vincolo fiduciario fra disponente (settlor) e trustee, la segregazione patrimoniale e la collocazione del trust fra i soggetti passivi IRES ai sensi dell’art. 73, comma 1, TUIR. L’ultimo periodo del comma 2 del medesimo articolo prevede, però, che nei casi in cui i beneficiari siano individuati, i redditi conseguiti dal trust siano imputati in ogni caso ai beneficiari, in proporzione alle rispettive quote o, in mancanza, in parti uguali. Nasce così la distinzione tra trust “trasparenti”, con beneficiari individuati, i cui redditi passano per trasparenza ai beneficiari ed entrano nell’IRPEF ex art. 44, comma 1, lett. g-sexies), e trust “opachi”, senza beneficiari individuati, in cui il prelievo resta in capo al trust soggetto a IRES.
Il punto centrale della decisione concerne la definizione di “beneficiario individuato”. La Corte, richiamando il presupposto dell’IRPEF di cui all’art. 1 TUIR (possesso di redditi) e le categorie di cui all’art. 6, precisa che per beneficiario individuato deve intendersi il beneficiario di reddito individuato, ossia il soggetto che manifesta una capacità contributiva attuale in rapporto a quel reddito. Ciò implica un duplice requisito: il beneficiario deve essere nominativamente individuato nell’atto istitutivo del trust e deve essere titolare, in base al medesimo atto, di un vero e proprio diritto di pretendere dal trustee l’assegnazione della parte di reddito che gli verrebbe imputata per trasparenza.
Questo orientamento è in linea con precedenti della stessa Sezione (ord. nn. 3986 e 7973 del 2021) ed è, significativamente, coerente con la prassi dell’Agenzia delle Entrate (circolare 48/E del 2007, risoluzione 425/E del 2008, risposta a interpello n. 239 del 15 settembre 2025). La Cassazione sottolinea dunque che è la stessa Amministrazione ad aver fatto propria, in via interpretativa, una lettura restrittiva della nozione di beneficiario individuato, ancorata all’esistenza di un diritto attuale al reddito.
Passando al caso concreto, la CTR aveva accertato che, in base al trust “C.M.”, alla trustee – la sorella – spettava il potere di decidere periodicamente quanta parte della rendita, e anche del capitale, versare al fratello, in funzione delle sue necessità. Secondo il giudice regionale, la discrezionalità riguardava soltanto il quantum e la periodicità delle erogazioni, da modulare a seconda delle esigenze del disponente/beneficiario, ma non la titolarità sostanziale del diritto a ricevere quei redditi. Su questa base la CTR ha ritenuto legittima l’imputazione per trasparenza al contribuente dei redditi del trust.
La Cassazione, tuttavia, valorizza proprio il profilo della discrezionalità del trustee: se tempi e misura dei versamenti sono rimessi alla sua decisione, il beneficiario non è titolare di un diritto esigibile all’assegnazione del reddito, ma solo di una aspettativa rimessa a valutazioni discrezionali. In assenza di un diritto attuale e giuridicamente azionabile alla percezione dei redditi del trust, difetta il requisito qualificante del “beneficiario individuato” in senso tributario. Ne consegue che non può trovare applicazione il combinato disposto degli artt. 44, comma 1, lett. g-sexies), e 73, comma 2, ultimo periodo, TUIR, invocato dall’Ufficio.
La Corte formula quindi un principio di diritto di portata generale: in materia di imposte dirette, è beneficiario, ai sensi dell’art. 73, comma 2, TUIR, soltanto il soggetto che, oltre a essere nominativamente individuato nell’atto istitutivo, sia titolare del diritto di pretendere dal trustee l’assegnazione della quota di reddito imputata per trasparenza. In difetto di tale diritto, il trust non può essere qualificato come trasparente nei confronti di quel soggetto.
In conclusione, l’ordinanza n. 12381/2026 della Sezione tributaria, Presidente De Rosa, Relatore Chieca, rafforza un orientamento ormai consolidato: la trasparenza fiscale del trust non può prescindere dall’esistenza, in capo al beneficiario, di un diritto attuale al reddito. Nei trust esteri (o interni) in cui il trustee conservi un ampio potere discrezionale sull’attribuzione dei redditi, l’imputazione per trasparenza ai fini IRPEF non è legittima. La decisione offre così un rilevante parametro interpretativo per la strutturazione di trust e per la valutazione, in sede contenziosa, degli accertamenti fondati sulla mera individuazione formale dei beneficiari.
